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Concorsi di progettazione (art. 59 - 60 - 61 del Dpr. n.554 del 21/12/1999)
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto allarticolo 80, comma 2, qualora limporto complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e allarticolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato lincarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, allesperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dallarticolo 58, contiene lindicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata allimportanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dellindicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione allintervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) lindicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché leventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dallintervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui allarticolo 15, comma 5.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nellallegato C.