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Decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333
convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
art.
5-bis
1.
Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni
preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o
di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla
realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità
di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo
13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso
ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui
agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del
40 per cento.
2.
In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può
convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la
riduzione di cui al comma 1.
3.
Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le
possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4.
Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono
classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i
requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui
non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità
dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7.
Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in
corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7-bis.
In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità,
intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la
liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al
comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo
del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con
sentenza passata in giudicato.
(La
Corte costituzionale, con sentenza 26-30 aprile 1999, n. 148, in G.U. 5 maggio
1999, 1.a serie speciale, n. 18, ha dichiarato «E' costituzionalmente legittimo
l'art. 5-bis comma 7-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito
nella legge. 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede un risarcimento in misura
pari all'indennità di esproprio aumentata del 10 per cento per le occupazioni
illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al
30 settembre 1996».