Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000,
n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in
vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società,
associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di
rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti
nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000,
n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero,
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 1. Soggetti
1.
Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2.
Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti
pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.
Art. 2. Principio di legalità
Art. 3. Successione di leggi
1.
L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge
posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non é più prevista
la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi é stata condanna, ne
cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2.
Se la legge del tempo in cui é stato commesso l'illecito e le successive sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che
sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi
eccezionali o temporanee.
Art. 4. Reati commessi all'estero
1.
Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice
penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono
anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non
proceda lo Stato del luogo in cui é stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta é formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5. Responsabilità dell'ente
1.
L'ente é responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso;
b)
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a).
2.
L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di
cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione
dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze:
a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati;
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo
le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della
giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro
trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del
comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 5. E'
comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche
nella forma per equivalente.
(il D. 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto che "per i codici di comportamento
inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento n. 201/2003, il termine di trenta giorni di cui al comma 3
del presente articolo, decorre da tale data")
Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1.
Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se
la commissione del reato é stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza.
2.
In ogni caso, é esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza
se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.
3.
Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire
lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
4.
L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono
scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente
1.
La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non é stato identificato o non é imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente
quando é concessa amnistia per un reato in relazione al quale é prevista la sua
responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3.
L'ente può rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
- SANZIONI IN GENERALE
Art. 9. Sanzioni amministrative
1.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive
sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria
1.
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione
pecuniaria.
2.
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a
cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo
di lire tre milioni.
4.
Non é ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero
delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare
le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2.
L'importo della quota é fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3.
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota é sempre di
lire duecentomila.
Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1.
La sanzione pecuniaria é ridotta della metà e non può comunque essere superiore
a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio
minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato é di particolare tenuità;
2.
La sanzione é ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado:
a)
l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose
o pericolose del reato ovvero si é comunque efficacemente adoperato in tal
senso;
b)
é stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.
3.
Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del
precedente comma, la sanzione é ridotta dalla metà ai due terzi.
4.
In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti
milioni.
Art. 13. Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive
si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato é stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato é stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive
hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive
non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.
Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati
nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive
possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive
risulta inadeguata.
Art. 15. Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva
che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui
interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue
dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui é situato,
rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2.
Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i
compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in
cui é stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del
giudice.
4.
Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1.
Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se
l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed é già stato
condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione
temporanea dall'esercizio dell'attività.
2.
Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare
beni o servizi quando é già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre
volte negli ultimi sette anni.
3.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in
relazione ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre disposta
l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17.
Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive
non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero si é comunque efficacemente adoperato in
tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato
mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2.
La sentenza é pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più
giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel
comune ove l'ente ha la sede principale.
3.
La pubblicazione della sentenza é eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell'ente.
Art. 19. Confisca
1. Nei confronti dell'ente é sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2.
Quando non é possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al
prezzo o al profitto del reato.
Art. 20. Reiterazione
Art. 21. Pluralità di illeciti
1. Quando l'ente é responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo.
Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può
comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun
illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive,
si applica quella prevista per l'illecito più grave.
Art. 22. Prescrizione
1.
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data
di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive
e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3.
Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4.
Se l'interruzione é avvenuta mediante la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in
cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui é stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, é
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2.
Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio
del quale il reato é stato commesso, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma
dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive,
anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO -
(il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ha
disposto (con l'art. 3) la modifica della rubrica della sezione III (da
"Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale" a
"Responsabilità amministrativa da reato"))
Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un
ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2,
n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità o é derivato un danno di particolare
gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 25 Concussione e corruzione
1.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322,
commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a
duecento quote. 2.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319,
aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4.
Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si
applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone
indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di
bollo
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in
materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote;
c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla
lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione
all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni
pecuniarie fino a duecento quote;
e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle
lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria
fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Il D. L. 25 settembre 2001, n. 350 (in G. U. 26/9/2001, n. 224), convertito
con L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G. U. 24/11/2001, n. 274) ha disposto (con
l'art. 6) l'introduzione dell'art. 25-bis)
Art. 25-ter. Reati societari
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o
liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si
fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti
alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo
2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623,
primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta
quote;
e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta
quote;
f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società
di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo
2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta quote;
m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote;
o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto
dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote; p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo
2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
r. per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile
e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto
dall’articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
cinquecento quote;
s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; t. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
(il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ha disposto (con l'art. 3)
l'introduzione dell'art. 25-ter)
Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi
speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a. se il
delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b. se il delitto è punito
con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla
commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
(la L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha disposto (con l'art. 3) l'introduzione
dell'art. 25-quater)
Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II
del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote; c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter,
terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a
settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 5)
l'introduzione dell'art. 25-quinquies)
Art. 25-sexies. Abusi di mercato
In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione
del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(articolo aggiunto dalla Legge 18 aprile 2005, n.62)
Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro
1. In relazione ai delitti di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille
quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
(la Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'articolo 25-septies)
Art. 26. Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive
sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme
del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2.
L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o
la realizzazione dell'evento.
CAPO II
- RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE
Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente
1.
Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto
l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato.
A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II
- VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
Art. 28. Trasformazione dell'ente
Art. 29. Fusione dell'ente
Art. 30. Scissione dell'ente
1.
Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso
per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto
effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto.
L'obbligo é limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al
singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale é stato trasferito, anche in
parte il ramo di attività nell'ambito del quale é stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive
relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui é rimasto o é
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il
reato é stato commesso.
Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
1.
Se la fusione o la scissione é avvenuta prima della conclusione del giudizio, il
giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo
11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, é applicabile la sanzione interdittiva
possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione
pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17,
e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo
articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva
con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della
sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva
in sanzione pecuniaria.
Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
1.
Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario
della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la
fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la
reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate
nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati
commessi anteriormente a tale data.
2.
A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e
dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle
caratteristiche della fusione o della scissione.
3.
Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere
ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi é stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attività nell'ambito del quale é stato commesso il reato per
cui é stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
Art. 33. Cessione di azienda
1.
Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività é stato commesso il reato,
il cessionario é solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva
escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento
della sanzione pecuniaria.
2.
L'obbligazione del cessionario é limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano
dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei
quali egli era comunque a conoscenza.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di
conferimento di azienda.
CAPO III
- PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34. Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato
SEZIONE II
- SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Art. 36. Attribuzioni del giudice penale
1.
La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al
giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2.
Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si
osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo
dipende.
Art. 37. Casi di improcedibilità
Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti
1.
Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente é riunito al
procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui
l'illecito dipende.
2.
Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto
quando:
a) é stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71
del codice di procedura penale;
b) il procedimento é stato definito con il giudizio abbreviato o con
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ovvero é stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Art. 39. Rappresentanza dell'ente
1.
L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale,
salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
2.
L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella
cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a
pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3.
La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del
codice di procedura penale, é depositata nella segreteria del pubblico ministero
o nella cancelleria del giudice ovvero é presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di cui al comma 2.
4.
Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é rappresentato
dal difensore.
Art. 40. Difensore di ufficio
Art. 41. Contumacia dell'ente
Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
1.
Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente
responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da
tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al
processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di
cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 43. Notificazioni all'ente
1.
Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo
154, comma 3, del codice di procedura penale.
2.
Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale
rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
3.
Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui
all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura
penale.
4. Se non é possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
- PROVE
Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1.
Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui
all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della
commissione del reato.
2.
Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti
per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento
connesso.
SEZIONE IV
- MISURE CAUTELARI
Art. 45. Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la
richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni
e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva,
il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per
un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
Art. 46. Criteri di scelta delle misure
1.
Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2.
Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla
sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3.
L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4.
Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare é presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori.
L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi
sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni.
Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un
termine superiore a quindici giorni.
Art. 48. Adempimenti esecutivi
Art. 49. Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie
di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede.
In luogo del deposito, é ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca
o fideiussione solidale.
3.
Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel
termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o
per la quale é stata data garanzia é devoluta alla Cassa delle ammende.
4.
Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la
misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la
cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.
Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1.
Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti,
anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste
dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere
applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
Art. 51. Durata massima delle misure cautelari
1.
Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può
superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza.
In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del
termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3.
Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica
dell'ordinanza.
4.
La durata delle misure cautelari é computata nella durata delle sanzioni
applicate in via definitiva.
Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura
penale.
Art. 53. Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui é consentita la confisca a norma dell'articolo 19.
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter,
322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Art. 54. Sequestro conservativo
1. Se vi é fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e
320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V
- INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo
1.
Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo
dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi
dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale
rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2.
L'annotazione di cui al comma 1 é comunicata all'ente o al suo difensore che ne
faccia richiesta negli stessi limiti in cui é consentita la comunicazione delle
iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato é attribuito.
Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari
1.
Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da
cui dipende l'illecito stesso.
2.
Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente
decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.
Art. 57. Informazione di garanzia
Art. 58. Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello.
Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora
ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato.
La contestazione dell'illecito é contenuta in uno degli atti indicati
dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2.
La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle
sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e
dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Art. 60. Decadenza dalla contestazione
Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2.
Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei
confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di
legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.
SEZIONE VI
- PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 62. Giudizio abbreviato
1.
Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro
sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2.
Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni
degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale é operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non é ammesso quando per l'illecito amministrativo é prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva
in via definitiva.
Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta é ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato é definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo é prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II
del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui é applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale é operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva
in via definitiva, rigetta la richiesta.
Art. 64. Procedimento per decreto
1.
Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione
pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei
mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di
cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di
emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2.
Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria
diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3.
Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza
di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico
ministero.
4.
Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557
del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII
- GIUDIZIO
Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.
Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo.
Allo stesso modo procede quando manca, é insufficiente o é contraddittoria la
prova dell'illecito amministrativo.
Art. 67. Sentenza di non doversi procedere
Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari
Art. 69. Sentenza di condanna
1.
Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il
giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento
delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive
la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della
sanzione.
Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1.
Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il
giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza é pronunciata nei confronti
degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della
scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2.
La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha
comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
- IMPUGNAZIONI
Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive
l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato
del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive,
l'ente può sempre proporre appello anche se questo non é ammesso per l'imputato
del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3.
Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero
può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito
amministrativo dipende.
Art. 72. Estensione delle impugnazioni
1.
Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato,
purché non fondate su motivi esclusivamente personali.
Art. 73. Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV
del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643,
644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX
- ESECUZIONE
Art. 74. Giudice dell'esecuzione
1.
Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato é il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2.
Il giudice indicato nel comma 1 é pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti
dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per
amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi
previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando é applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie (abrogato dal Dpr 115/2002)
[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione
delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46. ]
(il D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 ha disposto (con l'art. 299)
l'abrogazione dell'art. 75)
Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna é eseguita a spese dell'ente nei cui confronti é stata applicata la sanzione.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice
di procedura penale.
Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva
é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive
si ha riguardo alla data della notificazione.
Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva
in sanzione pecuniaria.
2.
La richiesta é presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la
documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui
all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione.
La sospensione é disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa.
Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità
dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il
tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.
Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
1.
Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario
giudiziale é richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il
quale vi provvede senza formalità.
2.
Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico
ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al
giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della
gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le
modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3.
Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
4.
Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a
carico dell'ente.
Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (abrogato dal
Dpr 313/2002)
[1. Presso il casellario giudiziale centrale é istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per
estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni
amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più
soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se é stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se é stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non é stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
]
(il D. P. R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 52
) l'abrogazione degli artt. 80, 81 e 82)
Art. 81. Certificati dell'anagrafe
(abrogato dal Dpr 313/2002)
[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti
incaricati di pubblici servizi quando il certificato é necessario per provvedere
ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso
si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere,
per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a
procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da
reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si
riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la
domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono
riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su
richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria. ]
(il D. P. R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 52
) l'abrogazione degli artt. 80, 81 e 82)
Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
(abrogato dal Dpr 313/2002)
[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe é competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica
osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. ]
(il D. P. R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 52
) l'abrogazione degli artt. 80, 81 e 82)
CAPO IV
- DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO
Art. 83. Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive
stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di
legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato,
l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto
identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente é stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva
prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta
é computata ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive
e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria
del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la
vigilanza sull'ente.
Art. 85. Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari
relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che
concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
[b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
] (lettera abrogata)
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto
legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 é reso entro trenta giorni dalla richiesta.
(il D. P. R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art.
52 ) la modifica dell'art. 85)
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