Art. 1. Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari
di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni.
Art. 2. Domicilio dell'appaltatore
1.
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di
direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere
domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di società legalmente riconosciuta.
2.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei
lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli
atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere
1.
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
-
a) il
luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità,
secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
-
b) la
persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli
atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante.
3.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna
responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone
non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di
direzione dei lavori.
3.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna
indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1.
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'appaltatore:
-
a) le
spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con
esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
-
b) le
spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
-
c) le
spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;
-
d) le
spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal
responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
-
e) le
spese per le vie di accesso al cantiere;
-
f) le
spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
-
g) le
spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
-
h) le
spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
-
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994,
e successive modificazioni.
2.
L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano
richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori
in economia contemplati in contratto.
3.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui
galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri
1.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e
ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento.
2.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio,
l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente
le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.
5.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 7. Tutela dei lavoratori
1.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto
finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non
abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Art. 8. Spese di contratto, di registro ed accessorie
1.
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento
delle maggiori imposte.
3.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di
quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle
maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento,
nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:
-
1,00
per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni;
-
0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.
000 milioni;
-
0,20
per cento per la parte eccedente i 3. 000 milioni.
Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso
delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di
gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto
è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3.
Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.
Art. 10. Variazione al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.
La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento,
e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai
nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) , della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge,
l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la
variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della
corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la
somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore
di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la
variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore
stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori
spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e
gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge
di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di
valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere.
Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il
progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in
caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4.
Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da
non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come
stabilita nel relativo programma.
5.
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del
presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e
l'appaltatore.
Art. 12. Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge,
la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di
indennizzo.
2.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere
tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può
pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
2.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.
3.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per
i necessari accertamenti.
Art. 14. Danni
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali,
e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.
Art. 15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore
dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo.
5.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto
ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,
sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le
relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 16. Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento
di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore
dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture
di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere
adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver
pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali,
il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di
necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Art. 18. Difetti di costruzione
1.
L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore
dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2.
Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è
rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi
all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto
del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso
di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono
essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine
di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto,
con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4.
L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a
che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori
eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento,
dall'ultimo dei verbali di consegna.
2.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.
3.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22. Penali
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2.
Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie
lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più
parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale
nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'appaltatore.
5.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e
l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 23. Premio di accelerazione
1.
In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il
contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni
giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che
l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) , b) , b-bis) e c) della legge,
queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo
deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da
introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.
La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se
la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti.
5.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso o indennizzo.
6.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto
per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento,
si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei
termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25. Sospensione illegittima
1.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate
illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei
danni prodotti.
2.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione
illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
-
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
-
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
-
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
-
d) la
determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
3.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori
voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei
lavori.
Art. 26. Proroghe
1.
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante.
3.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.
Art. 27. Durata giornaliera dei lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.
In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali.
2.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il
direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione
del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale
è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione
e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è
superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono
stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del
prezzo stesso.
2.
Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di
quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai
sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato
non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge.
Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della
garanzia stessa.
3.
I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.
Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i
sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo
e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito
dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine
stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo
comma, del codice civile.
Art. 31. Forma e contenuto delle riserve
1.
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza
possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.
Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.
La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta
giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto.
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4.
Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di
riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 33. Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento,
o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato,
oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2.
Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto
questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia
arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 32.
3.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in
relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico
giudizio ai sensi del comma 2.
Art. 34. Controversie
1.
Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola
compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal
contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura
civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento
ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli
senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione
1.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà
dell'amministrazione.
2.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito
negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e
delle demolizioni relative.
3.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali
all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già
fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37. Collaudo
1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.
Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
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