Preambolo
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione (1) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2) ,
visto il parere del Comitato delle regioni (3) ,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (4) ,
visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di
conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
, 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta,
siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al
considerando 2.
(2) L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del
trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati,
nonché alle altre disposizioni del trattato.
(3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare,
nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato
membro.
(4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un
offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di
aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei
confronti di offerenti privati.
(5) Conformemente all'Articolo 6 del
trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'Articolo 3 del
trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni
aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per
i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.
(6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile,
a condizione che dette misure siano conformi al
trattato.
(7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994,
relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round
(1986-1994) ha approvato in particolare l’accordo sugli appalti pubblici, di
seguito denominato "l’Accordo", al fine di istituire un quadro multilaterale
equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare
ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l’Accordo,
il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è
quello definito dall’Accordo. Quest’ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall’Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell’accordo, rispettino così l’Accordo.
È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli
operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti
pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici
dei paesi terzi firmatari dell’Accordo.
(8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo
tecnico", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella
preparazione del capitolato d’oneri a condizione che tali consulenze non abbiano
l'effetto di ostacolare la concorrenza.
(9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di
lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia
l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per
l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a
prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a
un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri
qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni
nazionali.
(10) Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l’esecuzione delle attività di cui all’allegato I, anche se l’appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l’esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo,
il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto può giustifica la
qualifica di appalto pubblico di lavori per l’appalto in questione.
(11) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni,
tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.
(12) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice,
conformemente all’Articolo 42.
(13) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi,
di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante
un'ampia concorrenza.
(14) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori,
non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.
(15) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori,
forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono
essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente
direttiva.
(16) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo,
quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
(17) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario,
in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti
speciali di prelievo.
(18) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati IIA e IIB, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B,
le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di
norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
(19) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione.
Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso
alle informazioni in materia.
(20) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2004/.
. . /CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del . …. …, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali
. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi,
costieri o fluviali devono rientrare nel campo di applicazione della presente
direttiva.
(21) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni ; la presente direttiva non si applica pertanto
agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva
93/38/CEE ai sensi dell'Articolo 8 della medesima.
(22) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell’applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali,
attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni
internazionali.
(23) A norma dell'Articolo 163 del
trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività,
a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
(24) Nell'ambito dei servizi,
gli appalti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di beni immobili o
diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono
inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti
pubblici.
(25) L’aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un’eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione
e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.
(26) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o
persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere
disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
(27) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati.
Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.
(28) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali.
Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali
laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
(29) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest’ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti delle amministrazioni aggiudicatrici e sono equivalenti in termini di sicurezza. Per dimostrare l’equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l’equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall’ecoetichettatura, come l’ecoetichettatura europea, l’ecoetichettatura (multi) nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l’etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l’etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall’amministrazione aggiudicatrice.
(30) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri,
nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento
equivalente.
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell’appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza,
in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o
imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo
qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
(32) Per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici,
è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
(33) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano
, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi applicabili all'esecuzione dell'appalto di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale,
di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla
legislazione nazionale.
(34) Durante l’esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell’operatore economico e può comportare l’esclusione di quest’ultimo
dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
(35) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni.
In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero
essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
(36) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura "Vocabolario comune per gli appalti" (CPV) ("Common Procurement Vacabulary")
, previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
, come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti,
sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare
un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.
(37) Nel quadro della presente direttiva alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 2 e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)
3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile.
Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un
quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione
fornito per questi dispositivi.
(38) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici,
a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione
specifiche previste a livello comunitario.
(39) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno,
nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori
economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
(40) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara,
alle ipotesi riportate nell'Articolo 45 può essere sufficiente.
(41) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta,
una reale concorrenza.
(42) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi,
certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono
applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica
per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.
(43) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti,
può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale
dell'operatore economico o come una colpa grave.
Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE e 76/207/CEE in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti,
può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale
dell'operatore economico o come una colpa grave.
(44) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione dell’appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta
, l’applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE)
n. 761/2001 (EMAS) , possono dimostrare la capacità tecnica dell’operatore economico di realizzare l’appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati,
una descrizione delle misure applicate dall’operatore economico per assicurare
lo stesso livello di protezione dell’ambiente.
(45) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l’elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all’operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità dell’iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorquando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un’altra società del gruppo, l’impegno, se necessario solidale, di quest’ultima
società.
(46) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.
Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di
aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta
economicamente più vantaggiosa". Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto.
In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di
tali criteri. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche,
nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni definiti nelle specifiche dell'appalto – propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori,
forniture e sevizi oggetto dell'appalto.
(47) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati e, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture,
sull'applicazione delle disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per
i libri scolastici.
(48) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti.
Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida
a tale effetto.
(49) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione .
(50) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.
(51) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Definizioni
1.
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi
da 2 a 15.
2. a) Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente
direttiva.
b) Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.
Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio
civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.
c) Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto,
di prodotti.
Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione è considerato un "appalto pubblico di
forniture".
d) Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all’allegato II
è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il valore dei servizi in
questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.
Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II
e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio
rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico
di servizi.
3. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori,
ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
4. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi,
ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo.
5. Un "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso,
le quantità previste.
6. Un "sistema dinamico di acquisizione" è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice,
limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
7. Un'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
non possono essere oggetto di aste elettroniche.
8. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere,
prodotti o servizi .
Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi.
È utilizzato unicamente per semplificare il testo.
L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di "offerente".
Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata
o a un dialogo competitivo è designato con il termine di "candidato".
9. Si considerano "amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di
tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico.
Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale,
b) dotato di personalità giuridica, ec) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma,
lettere a) , b) , e c) , figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano
periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.
10. Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice
che:
1. acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici,
o
2. aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.
11.
a) Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico
interessato può presentare un'offerta.
b) Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore
economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici
invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.
c) Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale
o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando l’amministrazione aggiudicatrice
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’Articolo 23, paragrafo 3,
lettere b) , c) o d) , i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o
- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o
finanziaria di un progetto.
b) Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni
aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
c) I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara,
con o senza assegnazione di premi.
12. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi
elettronici.
13. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio,
attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
14. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary")
, designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE)
n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
15. Ai fini dell’Articolo 13, dell’Articolo 57, lettera a) e dell'Articolo 68,
lettera b) , valgono le seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b)
"punto terminale della rete": l'insieme dei collegamenti fisici e delle
specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l’offerta,
in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni,
ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 2. Principi di aggiudicazione degli appalti
Art. 3. Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione
Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività,
detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla
nazionalità.
TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4. Operatori economici
1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto,
essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione,
alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella
domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto,
nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione
dell'appalto.
Art. 5. Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici,
gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto
quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione
dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati
multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l’Accordo") . A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’Articolo 77,
sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.
Art. 6. Riservatezza
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all’Articolo 35, paragrafo 4, e all’Articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali,
nonché gli aspetti riservati delle offerte.
CAPO II - CAMPO DI APPLICAZIONE SEZIONE 1 - SOGLIE
Art. 7. Importi delle soglie degli appalti pubblici
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137 000 EUR,
per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b) , terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa,
ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato V;
b) 211 000 EUR,
- per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
- per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa,
allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,
- per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II
B;
c) 5 278 000 EUR,
per gli appalti pubblici di lavori.
(articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE)
N. 2083/2005)
Art. 8. Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:
a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA,
sia pari o superiore a 5 278 000 EUR,
- quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato
I;
- quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA,
sia pari o superiore a 211 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a) .
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni
aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente
direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino
la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e
per conto degli altri enti in parola.
(articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE)
N. 2083/2005)
Art. 9. Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del
contratto.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti,
ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'Articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice
avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.
3.
Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo
quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di
escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.
4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori,
messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.
5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti,
è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'Articolo 7,
la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori,
purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore
complessivo di tutti i lotti.
b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell'Articolo 7,
lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'Articolo 7,
la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione
per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR e
purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo
della totalità dei lotti.
6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti,
il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è
il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo,
ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita,
il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo,
è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei
dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo
è superiore a dodici mesi.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione
della presente direttiva.
8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi,
il seguente:
a)
per i tipi di servizi seguenti:
i)
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni,
gli interessi e altre forme di rimunerazione;
iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,
le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione;
b)
per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi,
il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi,
il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione,
il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto
dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
SEZIONE 2 - SITUAZIONI SPECIFICHE
Art. 10. Appalti nel settore della difesa
Art. 11. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori,
forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'Articolo 1, paragrafo 10,
sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta
centrale l’abbia rispettata.
SEZIONE 3 - APPALTI ESCLUSI
Art. 12. Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004 /CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo Articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19,
26 e 30.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'Articolo 5 bis della direttiva 2004 /CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'Articolo 68,
secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Art. 13. Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
Art. 14. Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o
quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale
Stato membro.
Art. 15. Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del
trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione,
che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui
all’Articolo 77;
b)
ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Art. 16. Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma,
nel campo di applicazione della presente direttiva;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo,
la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte
di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c)
concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché i servizi forniti da banche centrali;
e)
concernenti i contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività,
a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
Art. 17. Concessioni di servizi
Art. 18. Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purché tali disposizioni siano compatibili con il
trattato.
SEZIONE 4 - REGIME PARTICOLARE
Art. 19. Appalti riservati
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap,
non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.
Il bando di gara menziona la presente disposizione.
CAPO III - NORME APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
Art. 21. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
Art. 22. Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B
Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all’Articolo 23 e all’Articolo 35,
paragrafo 4.
CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E SUI DOCUMENTI DELL'APPALTO
Art. 23. Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
Ogniqualvolta ciò sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere
definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di
handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.
2.
Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non
devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli
appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie,
nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche
tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun
riferimento contiene la menzione "o equivalente";
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono
tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di
aggiudicare l'appalto;
c)
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b) , con riferimento alle specifiche citate nella lettera a)
quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune
caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera
b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3,
lettera a) , le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato,
che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o
una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune,
ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un
organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le
prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o
una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3,
lettera b) , possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi) nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura,
purché:
- esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture
o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche,
- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali,
e
- siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,
quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un
organismo riconosciuto.
7. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente Articolo si intendono i laboratori di prova,
di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle
norme europee applicabili.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale,
nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile
dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una
siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione
"o equivalente".
Art. 24. Varianti
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare
varianti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione,
le varianti non sono autorizzate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare,
nonché le modalità per la loro presentazione.
4.
Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti
minimi da esse prescritti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente,
o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di
forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Art. 25. Subappalto
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi,
nonché i subappaltatori proposti.
Tale comunicazione lascia impregiudicata
la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.
Art. 26. Condizioni di esecuzione dell'appalto
Art. 27. Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro,
nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che
si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel
corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere
effettuata.
Il primo comma non osta all'applicazione dell'Articolo 55 relative alla verifica
delle offerte anormalmente basse.
CAPO V - PROCEDURE
Art. 28. Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
Per aggiudicare gli appalti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai
fini della presente direttiva.
Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'Articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata,
con o senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 29. Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto,
possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente Articolo.
L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze,
che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.
Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti
gli aspetti dell'appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio,
informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo.
Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento
descrittivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate,
la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.
Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per
l’esecuzione del progetto.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti,
perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui
variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
7.
Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo
e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’Articolo
53.
A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara,
falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
8.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai
partecipanti al dialogo.
Art. 30. Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara,
nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo,
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente,
hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di
aggiudicazione;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori,
forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una
fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere,
nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile
stabilire le specifiche dell’appalto con una precisione sufficiente che permetta
di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca,
sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il
recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l’offerta migliore ai sensi dell’Articolo 53,
paragrafo 1.
3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare,
esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano
avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il
ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 31. Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle
fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori,
forniture e di servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'Articolo 30.
Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in
alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
2)
per gli appalti pubblici di forniture:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare
la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e
di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale,
superare i tre anni;
c)
per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime ;
d) l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento,
di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle
legislazioni o regolamentazioni nazionali;
3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo
caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4)
per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti,
a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale
servizio o esegue tale opera:
- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice oppure - qualora tali lavori o servizi
, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale , siano
strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia,
l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari
non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale ;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici,
a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le
procedure aperte o ristrette.
La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del
confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in
considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione
dell'Articolo 7.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione
dell'appalto iniziale.
Art. 32. Accordi quadro
1.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni
aggiudicatrici di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro.
Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione
definiti ai sensi dell'Articolo 53.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4.
Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli
operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro,
in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati,
in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico,
gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell'accordo quadro.
Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario,
la sua offerta.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre,
purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i
criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici
possono essere aggiudicati:
- mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo,
oppure,
- qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro,
secondo la seguente procedura:
a)
per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per
iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto
dell'appalto;
b)
le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare
le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali
la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c)
le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare
riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che
ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione
fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
Art. 33. Sistemi dinamici di acquisizione
1.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'Articolo 42,
paragrafi da 2 a 5.
3.
Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le
amministrazioni aggiudicatrici:
a)
pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di
acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche
tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero,
diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile
consultare tali documenti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa.
Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun
appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
L'amministrazione aggiudicatrice
informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua
ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta
indicativa.
5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato.
Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto
dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte
entro questo termine.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema.
A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle
offerte.
Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza,
essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.
7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni,
tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei
partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 34. Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale
Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità,
della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione,
volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici,
economici e finanziari che i candidati devono possedere.
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
43 e gli articoli da 45 a 52.
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA SEZIONE 1 - PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI
Art. 35. Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b)
:
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9,
sia pari o superiore a 750 000 EUR.
I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9,
sia pari o superiore a 750 000 EUR;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'Articolo 7,
tenuto conto dell'Articolo 9.
Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o
pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul
profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori
o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono
aggiudicare.
Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione
su un profilo di committente.
La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a) , b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'Articolo 38,
paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'Articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'Articolo 29, mediante dialogo competitivo,
rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di
acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico
basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con
un bando di gara semplificato.
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o
concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o
dalla conclusione dell'accordo quadro.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'Articolo 32,
le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in
merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato
su tale accordo.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni
trimestre.
Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'Articolo 77, paragrafo 2,
le norme relative all’elaborazione di relazioni statistiche basate su tali
avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o
privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 36. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'Articolo 77,
paragrafo 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'Articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII,
punto 3.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1,
lettere a) e b) .
3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3,
sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'Articolo 38, paragrafo 8,
entro cinque giorni dal loro invio.
4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede.
Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre
lingue ufficiali.
Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della
Commissione sono a carico della Comunità.
5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto,
non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro
trasmissione alla Commissione.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'Articolo 35, paragrafo 1, primo comma,
e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
Gli avvisi di preinformazione
non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3,
è limitato a 650 parole circa.
7.
Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data
di trasmissione degli avvisi o bandi.
8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale
conferma vale come prova della pubblicazione.
Art. 37. Pubblicazione non obbligatoria
SEZIONE 2 - TERMINI
Art. 38. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte,
fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente Articolo.
2. Nelle procedure aperte,
il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette,
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui
all'Articolo 30 e nel dialogo competitivo:
a)
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è
di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.
4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3,
lettera b) , può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di
22 giorni.
Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle
procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle
procedure ristrette.
Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII
A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione
fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12
mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3,
lettera a) , nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo
competitivo possono essere ridotti di sette giorni.
6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3,
lettera b) , è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero,
diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare
precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione è accessibile.
Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.
7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli
operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'Articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente Articolo,
le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII,
punto 3;
b)
e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non
inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare
offerte.
Art. 39. Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari
1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'Articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare,
i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori
economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia
stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile,
le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti
complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi
competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
SEZIONE 3 - CONTENUTO E MEZZI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
Art. 40. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell’Articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo,
a partecipare al dialogo.
2.
L'invito ai candidati contiene:
- una copia del capitolato d'oneri,
o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,
- oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'Articolo 38,
paragrafo 6.
3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti.
I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli
operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate,
tale termine è di quattro giorni.
5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta,
a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:
a)
un riferimento al bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte,
l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione,
nonché la lingua o le lingue utilizzate;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'Articolo 44,
oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale Articolo e secondo le
stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;
e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara,
nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'Articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo,
bensì nell'invito a presentare un'offerta.
Art. 41. Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro,
ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare
la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale
informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni
aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice
comunica quanto prima possibile:
- a ogni candidato respinto i motivi del rigetto della sua candidatura,
- ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’Articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori,
le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
funzionali,
- ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le
caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome
dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo
quadro.
Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a
quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o
privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
SEZIONE 4 - COMUNICAZIONI
Art. 42. Regole applicabili alle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5,
per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una
combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile,
in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione.
3. Le comunicazioni,
gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da
salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle
domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni
aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande
di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro
presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,
comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della
tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5.
Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai
dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si
applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre,
i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di
partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato X;
b) gli Stati membri possono, in conformità dell'Articolo 5 della direttiva 1999/93/CE,
esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo
utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto
Articolo;
c)
gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento
facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di
certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'Articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica,
siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione.
6.
Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole
seguenti:
a)
le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;
b) qualora siano presentate per telefono,
le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della
scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso,
esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve
essere soddisfatta .
SEZIONE 5 - VERBALI
Art. 43. Contenuto dei verbali
Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice
redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b)
i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della
scelta;
c)
i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d)
i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota,
la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende
subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate,
le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a
siffatte procedure;
g) in caso di dialogo competitivo,
le circostanze di cui all'Articolo 29 che giustificano il ricorso a tale
procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto,
a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di
acquisizione.
Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi
elettronici.
Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora
ne faccia richiesta.
CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 44. Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione
1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'Articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso,
alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48,
che i candidati e gli offerenti devono possedere.
La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli
minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e
proporzionati all'oggetto dell'appalto.
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza,
il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre.
In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare un'effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice
non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano
chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'Articolo 29, paragrafo 4, e all'Articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva
, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
SEZIONE 2 - CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA
Art. 45. Situazione personale del candidato o dell'offerente
1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza;
per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:
a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1,
dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
b) corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1,
dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
c)
frode ai sensi dell'Articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
d) riciclaggio dei proventi di attività illecite,
quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10
giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività illecite .
Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario,
le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze
imperative di interesse generale.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso
, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza,
di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.
2.
Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:
a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra
analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da
leggi e regolamenti nazionali;
b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione,
di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura
previsto da leggi e regolamenti nazionali;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato,
per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che
non abbia fornito dette informazioni.
Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario,
le condizioni di applicazione del presente paragrafo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2,
lettere a) , b) , c) , e) e f) quanto segue:
a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2,
lettere a) , b) e c) , la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza,
da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e)
o f) , un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in
questione.
Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2,
lettere a) , b) o c) , i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente,
a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di
provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La
comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei
dati.
Art. 46. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi,
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice
può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 47. Capacità economica e finanziaria
1. In linea di massima
, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere
provata mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso,
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci,
qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione
del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico,
nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.
2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari,
ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.
3.
Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui
all'Articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al
raggruppamento o di altri soggetti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte,
nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
5. L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 48. Capacità tecniche e professionali
1.
Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e
verificate secondo i paragrafi 2 e 3.
2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi:
a)
i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice
dall'autorità competente;
ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le
forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
- quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice,
da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
- quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione ell'operatore
economico;
b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori,
di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità,
nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone,
nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa,
in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi
o della condotta dei lavori;
f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati,
indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà
applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g)
dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell’imprenditore
o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
h) dichiarazione indicante l'attrezzatura,
il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore
di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i)
indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende
eventualmente subappaltare;
j)
per i prodotti da fornire:
i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza,
i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti
a determinate specifiche o norme.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice
che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio
presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore
economico le risorse necessarie.
4.
Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui
all'Articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al
raggruppamento o di altri soggetti.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza,
esperienza e affidabilità.
6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2,
di cui richiede la presentazione.
Art. 49. Norme di garanzia della qualità
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse
ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 50. Norme di gestione ambientale
Qualora nei casi di cui all'Articolo 48, paragrafo 2,
lettera f) , richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale,
prodotte dagli operatori economici.
Art. 51. Documenti e informazioni complementari
Art. 52. Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori,
o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di
organismi pubblici o privati.
Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all’Articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a)
a d) , e g) , all'Articolo 46, all'Articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'Articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso,
50.
Gli Stati membri le adeguano parimenti all'Articolo 47, paragrafo 2 e all'Articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all’organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall’organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata,
i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al
secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.
Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione
nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione.
3. L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'Articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d)
e g) , dell'Articolo 46, dell'Articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c) , e dell'Articolo 48, paragrafo 2,
lettere a) ii) , b) , e) , g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a) ii)
, b) , c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a) ii) e da c) a i) per
i prestatori di servizi.
4. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione
. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto,
può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico .
Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il
paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori
economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l’albo ufficiale.
5. Per l’iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso,
dall'Articolo 50.
Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri,
e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.
6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato.
Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della
decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di
certificazione competente.
7.
Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che
rispondono alle norme europee in materia di certificazione.
8.
Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di
cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri
l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.
SEZIONE 3 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Art. 53. Criteri di aggiudicazione dell'appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici,
i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare
gli appalti pubblici sono:
a)
o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure
b) esclusivamente il prezzo più basso.
2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1,
lettera a) , l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo,
la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per
determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto
tra il minimo e il massimo deve essere appropriato .
L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo,
nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.
Art. 54. Ricorso alle aste elettroniche
1.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'Articolo 30, paragrafo 1,
lettera a) , le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che
l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica
quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'Articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino,
e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione di cui all'Articolo 33.
L'asta elettronica riguarda:
- unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;
- oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel
capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più
vantaggiosa.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta
elettronica lo indicano nel bando di gara.
Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro,
le seguenti informazioni:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica,
purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o
in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati,
quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso,
il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d)
le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare,
gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle
modalità e specifiche tecniche di collegamento.
4.
Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici
effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai)
criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.
L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio
prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'Articolo 53, paragrafo 2,
primo comma.
L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le
eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore
determinato.
Qualora siano autorizzate le varianti,
per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento,
annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun
caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento
delle fasi dell'asta elettronica.
7.
Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo
una o più delle seguenti modalità:
a)
indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente
fissate;
b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In
questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a
partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione
dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta
è stato raggiunto.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa
l'asta elettronica ai sensi della lettera c) , eventualmente in combinazione con
le modalità di cui alla lettera b) , l'invito a partecipare all'asta indica il
calendario di ogni fase dell'asta.
8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'Articolo 53,
in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto,
quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara
e quale definito nel capitolato d'oneri.
Art. 55. Offerte anormalmente basse
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte,
richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell'offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l'economia del procedimento di costruzione,
del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
c) l'originalità dei lavori,
delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
d)
il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di
lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente,
detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite .
3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze,
provvede a informarne la Commissione.
TITOLO III - DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI CAPO I - DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Art. 56. Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori
pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali
contratti sia pari o superiore a 5 278 000 EUR.
Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti
pubblici di lavori di cui all'Articolo 9.
(articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE)
N. 2083/2005)
Art. 57. Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:
a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13,
14 e 15 della presente direttiva;
b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/ /CE,
quando sono rilasciate per l’esercizio di tali attività.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'Articolo 6 della direttiva 2004/ /CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'Articolo 71,
secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Art. 58. Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di
lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'Articolo 77,
paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'Articolo 36,
paragrafi da 2 a 8.
4.
Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'Articolo 37 si
applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.
Art. 59. Termini
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'Articolo 38,
paragrafo 5.
L'Articolo 38, paragrafo 7,
è applicabile.
Art. 60. Subappalto
L'amministrazione aggiudicatrice
può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a
terzi.
Art. 61. Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario
La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario,
purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:
- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari
non deve superare il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della
concessione.
CAPO II - DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Art. 62. Disposizioni applicabili
Il concessionario che è un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’Articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi,
a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori.
CAPO III - DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Art. 63. Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'Articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi,
se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 278 000 EUR.
Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle
fattispecie di cui all’Articolo 31.
Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli
appalti di lavori pubblici definite nell'Articolo 9. 2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione,
né le imprese a esse collegate.
Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente,
in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione,
di direzione o di vigilanza dell'impresa.
L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione.
L’elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle
relazioni tra le imprese.
(articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE)
N. 2083/2005)
Art. 64. Pubblicazione del bando
1.
I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e
che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale
intenzione mediante un bando.
2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'Articolo 77,
paragrafo 2.
3. Il bando è pubblicato secondo l’Articolo 36,
paragrafi da 2 a 8.
4.
Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di
cui all'Articolo 37.
Art. 65. Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte
Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte,
non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a
presentare un'offerta.
L'Articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7,
è applicabile.
TITOLO IV - REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI
Art. 66. Disposizioni generali
1.
Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in
conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli
interessati a partecipare al concorso.
2.
L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere
limitata:
a)
al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l’appalto concorso,
i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Art. 67. Campo di applicazione
1.
I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali,
a partire da una soglia pari o superiore a 137 000 EUR;
b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV,
a partire da una soglia pari o superiore a 211 000 EUR;
c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 211 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II
B.
2.
Il presente titolo si applica:
a)
ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a) , la "soglia" è il valore stimato al netto dell’IVA dell'appalto pubblico di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b) , la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'Articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice
non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
(articolo così modificato dal REGOLAMENTO (CE)
N. 2083/2005)
Art. 68. Esclusioni dal campo di applicazione
Il presente titolo non si applica:
a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/.
. . /CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività,
né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale
direttiva;
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all’Articolo 6 della direttiva 2004/.
. . /CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all’Articolo 71, secondo comma, di quest’ultima
direttiva per differirne l’applicazione;
b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13,
14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.
Art. 69. Bandi e avvisi
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione
inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'Articolo
36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private
oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di
servizi.
3.
Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'Articolo 37 si
applicano anche ai concorsi di progettazione.
Art. 70. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
1. I bandi e gli avvisi di cui all'Articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'Articolo 77,
paragrafo 2.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all’Articolo 36,
paragrafi da 2 a 8.
Art. 71. Mezzi di comunicazione
1. L'Articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4,
si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni,
gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da
garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione
trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione
giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima
della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3.
Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le
seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre,
i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere
conformi ai requisiti dell'allegato X;
b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento
facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di
certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.
Art. 72. Selezione dei concorrenti
Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare,
si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva
concorrenza.
Art. 73. Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale,
almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la
stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 74. Decisioni della commissione giudicatrice
1.
La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2.
Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed
unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto,
nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere
chiariti.
4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6.
È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione
giudicatrice e i candidati.
TITOLO V - OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75. Obblighi statistici
Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'Articolo 76
, che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.
Art. 76. Contenuto del prospetto statistico
1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV,
il prospetto statistico precisa almeno:
a)
il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente
direttiva;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di
deroghe all'Accordo.
Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma,
lettera a) , sono articolati in base:
a)
alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
b)
e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.
Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma,
lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli
30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato
membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.
2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV,
il prospetto statistico precisa almeno :
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1,
secondo comma;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe
all'Accordo.
3.
Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica
richiesta secondo l'Accordo.
Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'Articolo 77,
paragrafo 2.
Art. 77. Comitato consultivo
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'Articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio
, in seguito denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 8 della stessa.
3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 78. Revisione delle soglie
1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'Articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'Articolo 77,
paragrafo 2.
Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1º gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo,
per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono
espresse in diritti speciali di prelievo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77,
paragrafo 2:
a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma,
lettera a) , all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla
soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1,
lettera a) , alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b)
e c) , alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.
3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di
tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo
giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º
gennaio.
4.
Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete
nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla
loro revisione.
Art. 79. Modificazioni
1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
quanto segue:
a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma,
e paragrafo 3;
b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma,
e agli articoli 75 e 76;
c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV
nei bandi o negli avvisi;
d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III,
allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV
in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;
f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva,
e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli
avvisi o nei bandi;
g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento
, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura
all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII,
per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
i)
le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico
di cui alle lettere a) , f) e g) dell'allegato X.
Art. 80. Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 31 gennaio 2006.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.
Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Art. 81. Meccanismi di controllo
Conformemente alla
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori
, gli Stati membri assicurano l’applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci,
accessibili e trasparenti.
A tal fine essi possono, tra l’altro,
designare o istituire un’agenzia indipendente.
Art. 82. Abrogazioni
La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.
Art. 83. Entrata in vigore
Art.
84. Destinatari della presente direttiva.
Allegati da I a XII
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