Preambolo
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VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli
articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative
modalità di riscossione;
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VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65,
che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal
finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
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VISTA la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 65
e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006;
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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite
nuove ed ulteriori competenze;
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VISTO l’articolo 8, comma 12, dello stesso
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione
dei nuovi compiti l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
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VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”
(tabella C) che prevede il finanziamento di € 3.789.000,00 a carico del bilancio
dello Stato per il 2008, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
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VISTA la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2008;
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RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2008, i costi di funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato,
mediante ricorso al mercato di competenza secondo l’entità e le modalità
previste dal presente provvedimento; VISTA la deliberazione di questa Autorità
del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato lo schema del presente
provvedimento;
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SENTITI gli operatori del settore;
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VISTA
la nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema è stato trasmesso al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle
finanze;
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RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma
65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate
osservazioni;
PRESO atto dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;.
Art. 1 (Soggetti
tenuti alla contribuzione)
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le
modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e
privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del
contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art.
2 (Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e
servizi)
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1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente
provvedimento, i seguenti contributi:
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Importo posto a base di gara (in migliaia di euro) |
Quota per le stazioni appaltanti (in euro) |
Quota per ogni partecipante (in euro) |
| da 150 fino ad un
importo inferiore a 500 |
150,00 |
20,00 |
| da 500 fino ad un
importo inferiore a 1.000 |
200,00 |
40,00 |
| da 1.000 fino ad un
importo inferiore a 5.000 |
400,00 |
70,00 |
| oltre 5.000 |
500,00 |
100,00 |
2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Art.
3 (Modalità e termini di versamento della contribuzione)
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1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle
procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in
trenta giorni, decorre dal momento dell’attribuzione, da parte dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice
di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve
essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta
di offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di
identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di
contribuzione.
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2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento
di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è
causa di esclusione dalla procedura di gara.
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3. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni
dall’approvazione del proprio bilancio.
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4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le stazioni appaltanti
sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base
di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a
uno o piu' lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione
del relativo importo. (comma così modificato con Deliberazione AVCP del
30/07/2008 in vigore dal 01/09/20008)
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5. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria
denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1,
lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice
identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente
articolo.
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6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni
operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
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7. L’Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti,
per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a
quelle previste nella presente delibera.
Art.
4 (Riscossione coattiva e interessi di mora)
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1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui
all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente
provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi
della normativa vigente.
Art.
5 (Disposizione finale)
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1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.
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Roma,
lì 24 Gennaio 2008
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Il
Presidente Luigi Giampaolino
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