TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 1 Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge,
affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e
3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si riferisco alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullato nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano)
4.
In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5.
Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’I.
V. A.
Art. 2 Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
-
a)
stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;
-
b)
tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione,
il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
-
c) per
categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
-
d)
opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
-
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale
ed investono vaste estensioni di territorio;
-
f)
opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio;
-
g)
strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 13, comma 7, della
Legge: quelli elencati all’articolo 72, comma 4;
-
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge:
le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di
almeno due dei seguenti elementi:
-
1.
utilizzo di materiali e componenti innovativi;
-
2.
processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
-
3.
esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
-
4.
complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto
riguarda la loro funzionalità;
-
5.
esecuzione in ambienti aggressivi;
-
6.
necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
-
i)
progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e
dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
-
l)
manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
-
m)
restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di
funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;
-
n)
completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale
un’opera iniziata ma non ultimata;
-
o)
responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto
dall’articolo 7 della Legge;
-
p)
responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
-
q)
appalto integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma
1, lettera b) , numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori.
CAPO II - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ SUI LAVORI PUBBLICI
Art. 3 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
(Articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163 ma in via transitoria le disposizioni di cui all’art. 6 del presente DPR si applicano fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, comma 4, del DLGS 163/2006 ai sensi dell’art 253 del DLgs 163-06)
[1.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del
Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati
dall’Autorità stessa.
2.
Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono
disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti
la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4.
Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei
relativi incarichi professionali.]
Art. 4 Esercizio della funzione di vigilanza
(Articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163 ma in via transitoria le disposizioni di cui all’art. 6 del presente DPR si applicano fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, comma 4, del DLGS 163/2006 ai sensi dell’art 253 del DLgs 163-06)
[1.
Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo 4,
comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono
inviare gli elementi richiesti.
2.
Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare,
previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono
essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli
amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3.
L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti
nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (comma non ammesso al "Visto" della corte dei conti)]
Art. 5 Istruttoria e provvedimenti conseguenti
(Articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163 ma in via transitoria le disposizioni di cui all’art. 6 del presente DPR si applicano fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, comma 4, del DLGS 163/2006 ai sensi dell’art 253 del DLgs 163-06)
[1.
In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, l’Autorità
delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad
esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2.
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3.
Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si
avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell’ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241,e successive modificazioni.]
Art. 6 Esercizio del potere sanzionatorio
(Articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163 ma in via transitoria le disposizioni di cui all’art. 6 del presente DPR si applicano fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, comma 4, del DLGS 163/2006 ai sensi dell’art 253 del DLgs 163-06)
[1.
L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di
esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10,
comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2.
Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 4.
Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di
veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10,
comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei
Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento
disciplinare.]
TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Art. 7 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
1.
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del
procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del
proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
3.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale
e fornisce allo stesso dati e informazioni:
-
a)
nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
-
b)
nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
-
c)
nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e
concessioni;
-
d) sul
controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo;
-
e)
nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere h) ed i) , e di interventi di importo superiore a 500.000
Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente.
Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
[6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.] (comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
Art. 8 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
1.
Il responsabile del procedimento fra l’altro:
-
a)
promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a
consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa
degli interventi;
-
b)
verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed
urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante
urbanistica;
-
c)
redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il
documento preliminare alla progettazione;
-
d)
accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 17, comma
4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di
natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché
il successivo svolgimento delle relative procedure;
-
e)
coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
-
f)
coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
-
g)
convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso,
ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del
progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
-
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti;
nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità,
promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
-
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice
la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento
delle concessioni di lavori pubblici;
-
l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
-
m)
accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali
le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4,
della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
-
n)
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
-
o)
effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le
necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
-
p) nel
caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
-
1)
l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
-
2) la
quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei
mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
-
3)
l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile
dell'intero intervento;
-
q)
svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi,
curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed
assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici;
-
r)
svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione
di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
-
s)
raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli
elementi relativi agli interventi di sua competenza;
-
t)
accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di
svolgimento dei lavori;
-
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
-
v)
assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso
d'opera;
-
w)
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche
sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
-
x)
accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) ;
-
y)
propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i
presupposti;
-
z)
propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.
La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell’incarico.
3.
Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell’incarico di responsabile dei lavori:
-
a) si
attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
-
b)
determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
-
c)
designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori;
-
d)
vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal
coordinatore per la progettazione;
-
e)
comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel
cartello di cantiere;
-
f)
assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del
piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di
sicurezza;
-
g)
trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di
commercio industria e artigianato;
-
h)
chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine
all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza
dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari
devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari
dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici
nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi
dell’articolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice
in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
CAPO II - DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI E FORME DI PUBBLICITÀ
Art. 9 Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità.
Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di
conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle
determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione aggiudicatrice
ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo
verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10 Accesso agli atti (Articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto
Legislativo 163/2006)
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Art. 11 Disposizioni preliminari
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro
dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari
al loro soddisfacimento.
2.
Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3.
In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12 Fondo per accordi bonari
1.
E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per
l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 31 bis della Legge,
nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori.
2.
Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3.
I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4.
Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6.
Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono
conclusi.
Art. 13 Programma triennale
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio.
Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo
Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è
ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto
ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi.
Le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del
programma entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento.
4.
Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data,
l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14 Pubblicità del programma
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici,
sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i
programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da
realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE
entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea.
CAPO II - LA PROGETTAZIONE
SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15 Disposizioni preliminari
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel
tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3.
Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con l’approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
4.
Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
5.
Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
-
a)
della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica;
-
b)
degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
-
c)
delle esigenze e bisogni da soddisfare;
-
d)
delle regole e norme tecniche da rispettare;
-
e) dei
vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
-
f)
delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
-
g) dei
requisiti tecnici che dovrà rispettare;
-
h)
degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi
edilizi delle attività ed unità ambientali;
-
i)
delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché
dei relativi tempi di svolgimento;
-
l) dei
livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
-
m) dei
limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
-
n) del
sistema di realizzazione da impiegare.
6.
I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7.
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico
in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
-
a) uno
studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione
di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il
traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;
-
b)
l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo,
acustici, idrici ed atmosferici;
-
c) la
localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo
e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;
-
d) lo
studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del
patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
8.
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9.
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella
fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle
zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli
operai.
10.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti
responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione
fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) , è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’"analisi del valore".
In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi,
tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni
progettuali possibili.
Art. 16 Norme tecniche
1.
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite
dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
[3. E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.] (Comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
Art. 17 Quadri economici
1.
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
-
a)
lavori a misura, a corpo, in economia;
-
b)
somme a disposizione della stazione appaltante per:
-
1-
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
-
2-
rilievi, accertamenti e indagini;
-
3-
allacciamenti ai pubblici servizi;
-
4-
imprevisti;
-
5-
acquisizione aree o immobili;
-
6-
accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge;
-
7-
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
-
8-
spese per attività di consulenza o di supporto;
-
9-
eventuali spese per commissioni giudicatrici;
-
10-
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
-
11-
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici;
-
12- I. V.
A ed eventuali altre imposte.
2.
L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani
di sicurezza.
SEZIONE SECONDA: PROGETTO PRELIMINARE
Art. 18 Documenti componenti il progetto preliminare
1.
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
-
a)
relazione illustrativa;
-
b)
relazione tecnica;
-
c) studio di prefattibilità
ambientale;
-
d)
indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
-
e)
planimetria generale e schemi grafici;
-
f)
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
-
g)
calcolo sommario della spesa.
2.
Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o
di una concessione di lavori pubblici:
-
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
-
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3.
Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una
concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall’articolo 85, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f)
, g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19 Relazione illustrativa del progetto preliminare
1.
La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell’intervento, contiene:
-
a) la
descrizione dell’intervento da realizzare;
-
b) l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità
ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della
zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche
con riferimento ad altre possibili soluzioni;
-
c) l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e
dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura
storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
-
d)
l’accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare,
alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione
dei pubblici servizi;
-
e) gli
indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto
disposto dall’articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione
e manutenzione;
-
f) il cronoprogramma delle fasi attuative
con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo; g) le
indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2.
La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.
Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4.
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per
la copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
Art. 20 Relazione tecnica
Art. 21 Studio di prefattibilità ambientale
1. Lo studio di prefattibilità
ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e
allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
-
a) la
verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
-
b) lo
studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
-
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative
e tipologiche;
-
d) la
determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari
dei lavori;
-
e)
l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di
impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per
assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive
tali da mitigare tali impatti.
Art. 22 Schemi grafici del progetto preliminare
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all’articolo 21, comma 1, lett.
d) sono costituiti:
-
a) per
opere e lavori puntuali:
-
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo,
sul quale sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni esaminate;
-
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:
2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da
realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
-
-
dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e
nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
-
b) per
opere e lavori a rete:
-
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
-
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
-
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:
5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1: 10.000;
-
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:
5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:
100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
-
-
dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali
che l’intervento richiede;
-
-
dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei
lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli.
Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari
relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7,
della Legge.
Art. 23 Calcolo sommario della spesa
1.
Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
-
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo
di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali
vigenti nell’area interessata;
-
b) per
quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari
a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
1. Il capitolato speciale prestazionale
contiene:
-
a)
l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
-
b) la
specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell’intervento con i relativi importi;
-
c) una
tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con
l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE TERZA: PROGETTO DEFINITIVO
Art. 25 Documenti componenti il progetto definitivo
1.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2.
Esso comprende:
-
a)
relazione descrittiva;
-
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica,
idraulica, sismica;
-
c)
relazioni tecniche specialistiche;
-
d) rilievi planoaltimetrici
e studio di inserimento urbanistico;
-
e)
elaborati grafici;
-
f)
studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio
di fattibilità ambientale;
-
g)
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
-
h) disciplinare descrittivo e prestazionale
degli elementi tecnici;
-
i) piano particellare
di esproprio;
-
l)
computo metrico estimativo;
-
m)
quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 (ndr: trattasi di errore di coordinamento: si legga articolo 45) . Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della
progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte
dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4.
Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva
non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26 Relazione descrittiva del progetto definitivo
1.
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2.
In particolare la relazione:
-
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali
e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle
strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la
funzionalità e l'economia di gestione;
-
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’art.
29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
-
c)
indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta autorizzazione;
-
d)
indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
-
e)
riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a
soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare ed
in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i
nuovi manufatti;
-
f)
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
-
g)
riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica;
-
h)
riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto
preliminare.
3.
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi
complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve
essere corredata da quanto previsto all’articolo 36, comma 3.
Art. 27 Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici
e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il
comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici
per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.
Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati
ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
interesse.
Art. 28 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 29 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
1.
Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto
secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30 Elaborati grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare.
Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle
opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da
realizzare.
2.
Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il
medesimo progetto, da:
-
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo
con l'esatta indicazione dell'area interessata all’intervento;
-
b)
planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1: 500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non
superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
-
c) planimetria in scala non inferiore a 1: 200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio;
è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici
del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
-
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
-
l) c)
ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e) ;
-
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe.
Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla
lettera c) ;
-
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1: 100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.
Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti
comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
-
g)
elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
-
h)
schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni;
-
i)
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1: 200, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici.
Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con
gli opportuni adattamenti.
4.
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c) ,
d) , e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5.
Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli
già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
-
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
-
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
-
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1: 200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
-
d)
piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere
d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6.
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli
eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto.
Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo
estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni
dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33 Piano particellare di esproprio
1. Il piano particellare
degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto
in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e
gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e
di corsi d'acqua.
2.
Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento.
3.
Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici
interessate.
4.
Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
5.
Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a
lui imputabili.
Art. 34 Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo
1.
La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area
interessata.
2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
-
a)
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari
per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
-
b)
aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative
alla sicurezza;
-
c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento,
a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
-
d)
aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4.
L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento può essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata
a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla
stazione appaltante.
5.
Il risultato della stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
SEZIONE QUARTA: PROGETTO ESECUTIVO
Art. 35 Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
-
a)
relazione generale;
-
b)
relazioni specialistiche;
-
c)
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e
di ripristino e miglioramento ambientale;
-
d)
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
-
e)
piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
-
f)
piani di sicurezza e di coordinamento;
-
g)
computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
-
h)
cronoprogramma;
-
i)
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
-
l)
quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
-
m)
schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36 Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. 3.
La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) , è corredata:
-
a) da
una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in
livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più
elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle
responsabilità, dei costi e dei tempi;
-
b) da
un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni
nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo
di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante
tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
Art. 37 Relazioni specialistiche
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica
e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le
soluzioni adottate.
2.
Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese
necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a
verde.
3.
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38 Elaborati grafici del progetto esecutivo
1.
Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più idonei, sono
costituiti:
-
a)
dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli
elaborati grafici del progetto definitivo;
-
b)
dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori
sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di
progettazione esecutiva.
-
c)
dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
-
d)
dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
-
e)
dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto
delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione
dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei
progetti;
-
f)
dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui
all’articolo 15, comma 7;
-
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali
e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2.
Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle
del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una
sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
1.
I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2.
I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3.
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di
stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso,
nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5.
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
6.
Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
-
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:
10, contenenti fra l’altro:
-
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;
resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
-
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
-
3) per
le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.
-
b) la
relazione di calcolo contenente:
-
1)
l'indicazione delle norme di riferimento;
-
2) la
specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalità di esecuzione qualora necessarie;
-
3)
l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
-
4) le
verifiche statiche.
7.
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8.
Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
-
a) gli
elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1: 50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore
ad 1: 10, con le notazioni metriche necessarie;
-
b)
l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo;
-
c) la
specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.
Art. 40 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1.
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza ed il valore economico.
2.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi:
-
a) il
manuale d'uso;
-
b) il
manuale di manutenzione;
-
c) il
programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici.
Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare
interventi specialistici.
4.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
-
a) la
collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
-
b) la
rappresentazione grafica;
-
c) la
descrizione;
-
d) le
modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.
6.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
-
a) la
collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
-
b) la
rappresentazione grafica;
-
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
-
d) il
livello minimo delle prestazioni;
-
e) le
anomalie riscontrabili;
-
f) le
manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
-
g) le
manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
-
a) il
sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo
ciclo di vita;
-
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il
valore di collaudo e quello minimo di norma;
-
c) il
sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale
i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per
una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 9.
Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
-
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
-
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
-
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
-
d)
progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000
di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41 Piani di sicurezza e di coordinamento
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.
Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle
prescrizioni in esso contenute.
Art. 42 Cronoprogramma
1.
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a
prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
2.
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43 Elenco dei prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi
facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi
adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34,
integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
1. Il computo metrico-estimativo
del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento della stima
sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli
stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo
viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui
all'articolo 43.
3.
Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
-
a) il
risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di
cui all'articolo 15, comma 7;
-
b)
l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;
-
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare
allegato al progetto;
-
d)
tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.
Art. 45 Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
1.
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
-
-
termini di esecuzione e penali;
-
-
programma di esecuzione dei lavori;
-
-
sospensioni o riprese dei lavori;
-
-
oneri a carico dell’appaltatore;
-
- contabilizzazione
dei lavori a misura, a corpo;
-
-
liquidazione dei corrispettivi;
-
-
controlli;
-
-
specifiche modalità e termini di collaudo;
-
-
modalità di soluzione delle controversie.
2.
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche;
esso illustra in dettaglio:
-
a)
nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
-
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali,
la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove
di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei
lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) , il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione) , da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.
Appartengono alla classe:
-
a)
critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell’intervento;
-
b)
importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo;
-
c)
comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;
5.
La classe di importanza è tenuta in considerazione:
-
-
nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei
criteri di qualifica dei propri fornitori;
-
-
nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
-
-
nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo. 8.
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
SEZIONE QUINTA: VERIFICHE E VALIDAZIONE DEI PROGETTI, ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Art. 46 Verifica del progetto preliminare
1.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all’entità e all’importanza dell’intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali
e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3.
La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui
l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra
gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione
dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 47 Validazione del progetto
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione
riguarda fra l’altro:
-
a) la
corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento
e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive
responsabilità;
-
b) la
completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
-
c)
l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali
indagini con le scelte progettuali;
-
d) la
completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
-
e)
l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
-
f) l’esistenza dei computi metrico-estimativi
e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari;
-
g) la
rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
-
h)
l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica
di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
-
i)
l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
-
l) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità
del progetto;
-
m) il
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della
rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48 Modalità delle verifiche e della validazione
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all’articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi.
Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i
partecipanti.
2. Gli affidatari
delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e
non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed
ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano
svolto le predette attività.
3.
Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto.
La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano
state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono
intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice
procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal
proprio ordinamento.
3.
In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo
7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 50 Ambito di applicazione
1.
Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4, della
Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 17, comma
1, lettere d) , e) , f) e g) della Legge i servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché
le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune
parole non annesse al "Visto" della Corte dei Conti) , secondo le procedure e
con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2.
Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione
dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al
costo di costruzione di un edificio residenziale.
3.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
-
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese
in quelle considerate normali;
-
b)
prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti
tariffe.
Art. 51 Limiti alla partecipazione alle gare
1.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per
l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società
di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente
o collaboratore coordinato e continuativo.
3.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
4.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è
articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 18, comma
2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza.
Art. 52 Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d) , e) , f) e g) della Legge che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. comma non ammesso al visto della Corte dei conti
Art. 53 Requisiti delle società di ingegneria
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto.
Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei
confronti della stazione appaltante.
2.
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività
di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si
trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.
L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura
tecnica sono comunicate all’Autorità.
Art. 54 Requisiti delle società professionali
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti
dall’articolo 53.
Art. 55 Commissioni giudicatrici (articolo abrogato dall’art. 256 del
Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2.
Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma
2-bis, della Legge.]
Art. 56 Penali
1.
I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad
essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3.
Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in
sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4.
Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
CAPO II - CONCORSO DI IDEE
Art. 57 Modalità di espletamento (articolo abrogato dall’art. 256 del
Decreto Legislativo 163/2006)
[1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2.
Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d) , e) , f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati
abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.
Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4.
La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una
commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base di
criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5.
Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV
e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il
vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.]
Art. 58 Contenuto del bando
1.
Il bando per il concorso di idee contiene:
-
a)
nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
-
b)
nominativo del responsabile del procedimento;
-
c)
descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
-
d)
eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
-
e)
modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici
e da una relazione tecnico economica;
-
f)
termine per la presentazione delle proposte;
-
g)
criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
-
h)
importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
-
i)
data di pubblicazione.
CAPO III - CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 59 Modalità di espletamento (articolo abrogato dall’art. 256 del
Decreto Legislativo 163/2006)
[1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore
a novanta giorni.
2.
Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione
privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa
contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali.
Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i
concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del
progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione.
Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5.
I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta
giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.]
Art. 60 Contenuto del bando
1.
Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall’articolo 58, contiene l’indicazione:
-
a)
della procedura di aggiudicazione prescelta;
-
b) del
numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto
dall’articolo 59, comma 6;
-
c)
descrizione del progetto;
-
d) del
numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di
licitazione privata;
-
e)
delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione
nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
-
f) dei
criteri di valutazione delle proposte progettuali;
-
g) del
"peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione
rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei
quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
-
h)
dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della
commissione giudicatrice;
-
i) del
costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla
base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
-
l)
delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
-
m)
l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di
cui al comma 3.
2.
Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli
elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese,
nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur
non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento
preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5.
Art. 61 Valutazione delle proposte progettuali
CAPO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AL CONTROVALORE IN EURO DI 200.000 DSP.
Art. 62 Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo
1.
I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di
acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve
essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della
scelta effettuata.
2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere.
Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli
incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti
tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni
progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
4.
Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le
prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche
parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso
percentuale offerto.
5.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
6.
Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7.
Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per
altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
8.
Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9.
I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo
80, comma 3.
10.
La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più
parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio.
Art. 63 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
1.
Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
-
a) il
nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
-
b)
l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle
prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione;
-
c)
l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da
affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative
classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali;
-
d)
l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali
per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente
richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
-
e)
l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato,
delle eventuali prestazioni accessorie;
-
f) il
tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
-
g) i
fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
-
h) il
termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
-
i)
l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
-
l) il
termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
-
m) il
massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
-
n) il
divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
-
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c) , per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;
tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale
stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
-
p) il
numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare
offerta selezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D;
-
q) il
nominativo del responsabile del procedimento.
2.
Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il
legale rappresentante del soggetto concorrente:
-
a)
attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
-
b)
indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o) , gli
importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le
classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto
il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
-
c)
fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche.
3.
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in
possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o) ,
le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati.
Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la
stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base
delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5.
La lettera di invito deve indicare:
-
a) il
numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono
la documentazione di ognuno dei progetti di cui all’articolo 64, comma 1,
lettera b) ;
-
a)
tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra
sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
-
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione;
tale numero è compreso tra venti e quaranta;
-
c)
l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3
in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6.
Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non
può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.
Art. 64 Modalità di svolgimento della gara
1.
L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
-
a) una
busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di
invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente
legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
-
b) una
busta contenente l'offerta tecnica costituita:
-
1)
dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di
tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
-
2)
dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell'incarico;
-
3) dal
curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
-
c) una
busta contenente l'offerta economica costituita da:
-
1)
ribasso percentuale da applicarsi:
-
a.
alla percentuale per rimborso spesa;
-
b.
alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo 63,
comma 1, lettera d) ;
-
c. agli importi per le prestazioni accessorie di cui all’art.
63, comma 1, lettera e) ;
-
d.
alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in
favore di amministrazioni ed enti pubblici;
-
2)
riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l’espletamento dell’incarico.
2.
Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
-
a)
professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
-
b)
caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di
cui al comma 1 lettera b) , punti 2) e 3) ;
-
c)
ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
-
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo
3.
I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e
possono variare:
-
- per
l’elemento a) : da 20 a 40;
-
- per
l’elemento b) : da 20 a 40;
-
- per
l’elemento c) : da 10 a 30;
-
- per
l’elemento d) : da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento.
Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza
relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni
di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i
criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto
rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione
dell’offerta.
CAPO V - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE IN EURO DI 200.000 DSP
Art. 65 Disposizioni generali
1. I servizi di cui all’articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2.
Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali
di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i
termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere.
In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte
dei candidati.
4.
La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari
e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a) , b) e d) siano posseduti
in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66 Requisiti di partecipazione
1.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
-
a) al
fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile
tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
-
b)
all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo
50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato
dei lavori da progettare;
-
c)
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
-
d) al
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua) , in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
2.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
3.
I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52.
Art. 67 Licitazione privata
1.
I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall’articolo 63, comma 1,
lettere da a) a n) e lettera q) , nonché dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono
resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2.
2.
Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3.
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova
gara, modificando le relative condizioni.
4.
Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di
gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all’allegato F) e per i restanti tramite sorteggio
pubblico.
5.
La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F) .
6.
La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno
dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.
Art. 68 Lettera di invito
1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando.
In caso di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito
non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2.
In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in
presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
3.
La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69 Pubblico incanto
1.
Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel
bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da
a) a g) , m) , n) e q) , e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori
elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle
direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi.
Art. 70 Verifiche
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili. 2.
La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista
dall’articolo 64, comma 6.
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - APPALTI E CONCESSIONI
SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 71 Disposizioni preliminari
1.
L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione da
parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei
lavori in merito:
-
a)
alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
-
b)
alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto;
-
c)
alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.
2. L'offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una
verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei Conti) della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto.
3.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative
e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in
essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
1.
Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i
lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad
una o più categorie di opere specializzate.
2.
Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro
finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo
dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità.
4.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma
3:
-
a) il
restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
-
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari,
del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
-
c)
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
-
d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
-
e)
l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
-
f) i
rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
-
g) le
fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
-
h) la
bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
-
i) i
dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio,
i ritegni antisismici;
-
l) la
fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
-
m)
l’armamento ferroviario;
-
n) gli
impianti per la trazione elettrica;
-
o) gli
impianti di trattamento rifiuti;
-
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73 Condizione per la partecipazione alle gare
1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata.
Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le
categorie costituenti l’intervento.
2.
Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro
oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata
prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e
categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a
cottimo, oppure scorporabili.
3.
Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo
dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando
di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma
2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3.
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.
Art. 75 Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
-
a) che
si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
-
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
-
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e
dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
-
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
-
e) che
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
-
f) che
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
-
g) che
abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
-
h) che
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2.
I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a) , d) , e) , f) , g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c) .
3.
Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato
da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne.]
SEZIONE SECONDA: APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
Art. 76 Procedure di scelta del contraente (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate
indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre.
In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico
incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque
l’appalto all’esito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità Europee.
4.
Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non
ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del
rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa.]
Art. 77 Licitazione privata semplificata (articolo abrogato dall’art. 256
del Decreto Legislativo 163/2006)
[1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) , della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda.
Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di
presentazione.
2.
L’invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto
dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.
3.
(comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
4.
Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si
riferisce l’invito.
5.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si
riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6.
L’elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura
prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma
4, entro il trenta novembre di ogni anno.]
Art. 78 Trattativa privata preceduta da gara informale (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2.
Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a
presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della
Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
3.
La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
4.
La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei
soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non
inferiore a cinque.]
Art. 79 Termini per le gare (articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto
Legislativo 163/2006)
[1. Nella licitazione privata e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia
o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque
essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle
domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte.
La lettera di invito deve contenere:
-
a)
l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i
documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché
l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente
versata per ottenere i suddetti documenti;
-
b) il
termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite
e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
-
c) gli
estremi del bando di gara;
-
d) i
criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP
il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo
stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio
dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore ad ottanta giorni.
4.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
5.
I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo
utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6.
Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7.
Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti o le informazioni
complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono
essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul
luogo dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4
devono essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione
di cui all’articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni
prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando,
il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per
pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta
giorni per l’appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP
il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore
a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP
il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni
dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso
termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli
inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta
giorni.
11.
I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione
Europea.]
Art. 80 Forme di pubblicità (articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto
Legislativo 163/2006)
[1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori.
La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono
essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità
previste dal comma 2.
4.
Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi
ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei
principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5.
Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la
pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6.
E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità,
anche telematica.
7.
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo
dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f) , f bis) e f ter)
della Legge.
9.
Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due
uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10.
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del
responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione,
i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli
schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12.
L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla
Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di
lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente,
contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra
della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie
dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria.]
Art. 81 Procedure accelerate (articolo abrogato dall’art. 256 del
Decreto Legislativo 163/2006)
[1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti: un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del
bando; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla
data di spedizione dell'invito.
2.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno
quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia
o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, lettera a) .]
Art. 82 Segretezza e sicurezza (articolo abrogato dall’art. 256 del
Decreto Legislativo 163/2006)
[1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.
D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure
"eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2.
Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.
3.
La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure
di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5
a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e
3.
4. L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L’amministrazione aggiudicatrice
entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata
risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5.
Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.]
Art. 83 Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili
1.
Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte,
dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili,
il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà
versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di
gara per l’esecuzione dei lavori.
2.
I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
-
a) il
prezzo per l’acquisizione del bene;
-
b) il
prezzo per la esecuzione dei lavori;
-
c) il
prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento.
Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. L’amministrazione aggiudicatrice
dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad
oggetto l’acquisizione del bene.
5.
Qualora le offerte pervenute riguardano:
-
a)
esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene
aggiudicata al miglior offerente;
-
b)
esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione del bene
congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto dei
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
-
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate.
In caso contrario l’aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta
relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei
lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7.
L’inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti
non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell’articolo 828 del codice
civile.
SEZIONE TERZA: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI PUBBLICI.
Art. 84 Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2.
Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di
quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.]
Art. 85 Bando di gara (articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto
Legislativo 163/2006)
[1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.
Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso
nel progetto preliminare, indica:
-
a) l’eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere;
-
b)
l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la
costituzione o il trasferimento di diritti;
-
c) l’eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
-
d) la
percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
-
e) il
tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
-
f) la
durata massima della concessione;
-
g) il
livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative
modalità;
-
h) il
livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e
la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
-
i)
eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
-
l) la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall’articolo 37 quinquies
della Legge.
2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti
di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a
base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare
e a quali condizioni.]
Art. 86 Schema di contratto
1.
Lo schema di contratto di concessione indica:
-
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
-
b)
l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
-
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice,
ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del
procedimento;
-
d) la
specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
-
e) il
limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
-
f) le
procedure di collaudo;
-
g) le
modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera
realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
-
h) le
penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza
della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
-
i) le
modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
-
l) i
criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
-
m)
l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
-
n) le
modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali
oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di
natura diversa;
-
o) le
garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e
gestione;
-
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice
al termine della concessione.
Art. 87 Contenuti dell'offerta
1.
In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
-
a) il
prezzo richiesto dal concorrente;
-
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
-
c) il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
-
d) il
tempo di esecuzione dei lavori;
-
e) la
durata della concessione;
-
f) il
livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
-
g) le
eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
[2. All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.] (comma 2 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
SEZIONE QUARTA: LAVORI IN ECONOMIA
Art. 88 Tipologie di lavori eseguibili in economia
[1.
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle
seguenti categorie generali:
-
a)
manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le
procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
-
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
-
c)
interventi non programmabili in materia di sicurezza;
-
d)
lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
-
e)
lavori necessari per la compilazione di progetti;
-
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.]
(comma 1 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[2.
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale.] (comma 1 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006 come modificato dal D.Lgs.113/2007 in vigore dal 01/08/2007)
[3.
Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire
in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.] (comma 1 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006 come modificato dal D.Lgs.113/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili.
Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi
finanziari precedenti.
CAPO II - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 89 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi
1.
Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il
metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede
la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l’appalto.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si
procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere
della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta.
[3. A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.] (comma 3 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata.
Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata,
la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al
migliore offerente rimasto in gara.
Art. 90 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne.
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare
correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4.
In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni
e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della
stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture
di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge.
I termini per la presentazione dell’offerta previsti dall’articolo 79, comma 5,
sono maggiorati della metà.
6.
Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge
ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede all’aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all’articolo 89,
commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei
prezzi unitari contrattuali.
8.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte
economiche.
Art. 91 Offerta economicamente più vantaggiosa
1.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione
previsti dall’articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a
cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2.
Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è
determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all’allegato B.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni
di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa
applicando, tra i criteri di cui all’allegato B, quello indicato nel bando.
[4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista all’articolo 64, comma 6.] (comma 4 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
Art. 92 Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
[1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.]
(comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell’ambito dei soggetti inadempienti.]
(comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico.
Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di
cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
[5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.] (comma 5 abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 Riunione di Imprese (articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto
Legislativo 163/2006)
[1.
Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè
o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis della Legge
comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
4.
Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.]
Art. 94 Fallimento dell’impresa mandataria o di un'impresa mandante (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire, ovvero di recedere dall’appalto.
2.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di
un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire.]
Art. 95 Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) , e) ed e-bis) , della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) , e) ed e-bis) , della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese
mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
4.
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
[5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.]
(comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.]
(comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.] (comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
Art. 96 Società tra imprese riunite
1.
Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società
anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione.
Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita
anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5.
Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti
alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione
alla società stessa.
Art. 97 Consorzi stabili di imprese
1.
I consorzi stabili di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) , e
articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2.
I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3.
Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma
il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli
altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati.
Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le
imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio.
Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98 Requisiti del concessionario
1.
I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione
di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della
Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
-
a)
fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell’investimento previsto per l’intervento;
-
b)
capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per
l’intervento;
-
c)
svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell’investimento previsto per l’intervento;
-
d)
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto dall’intervento.
2.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione,
deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere
a) , b) , c) , e d) .
4.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1,
lettere a) e b) , devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o
dalle consorziate nella misura prevista dall’articolo 95.
Art. 99 Requisiti del promotore
1.
Possono presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai
soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f) , della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2.
Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali
comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti
di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3.
Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il promotore deve comunque
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall’articolo 98.
TITOLO VII - GARANZIE
Art. 100 Cauzione provvisoria
1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti.
La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con
clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
Art. 101 Cauzione definitiva
1.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4.
La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’appaltatore.
Art. 102 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
1.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1.
Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo
provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.
2.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 104 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20
per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000
di Euro.
2.
L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105 Polizza assicurativa del progettista
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge.
Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
2.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi
e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel
contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza
dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie
è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire
al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata.
Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma
offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6.
Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione
all’ISVAP.
Art. 106 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere [del rimborso al dipendente dei due terzi] del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.
L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il
maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) ,
della Legge.
Art. 107 Requisiti dei fideiussori
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.
2.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte di conti)
3.
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 108 Garanzie di concorrenti riuniti
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della
Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma
3, della Legge.
TITOLO VIII - IL CONTRATTO
Art. 109 Stipulazione ed approvazione del contratto
1.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni
dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2.
Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti) , sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei Conti) recedere dal contratto.
In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun
indennizzo.
4.
(precedevano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti) L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Art. 110 Documenti facenti parte integrante del contratto
1.
Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
-
a) il
capitolato generale;
-
b) il
capitolato speciale;
-
c) gli
elaborati grafici progettuali;
-
d)
l'elenco dei prezzi unitari;
-
e) i
piani di sicurezza previsti dall’articolo 31 della Legge;
-
f) il
cronoprogramma.
2.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
Art. 111 Contenuto dei capitolati e dei contratti
1.
Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra
l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
-
a) il
termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i
presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede
proroghe;
-
b) i
casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali
dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora
le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di
presupposti;
-
c) le
responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione;
-
d) i
modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
-
e) le
modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto.
Art. 112 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2.
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 113 Anticipazione
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Art. 114 Pagamenti in acconto
1.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a
misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la
qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato
dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna
rata.
3.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115 Cessione del corrispettivo d’appalto (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati
nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di
impresa.
2.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.
3.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al comma 2.
4.
L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
5.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.]
Art. 116 Ritardato pagamento
1.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell’articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3.
Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli
interessi per ritardato pagamento.
4.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a
quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 117 Penali
1.
I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare
nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale
superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 119.
5.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
Art. 118 Risoluzione dei contratti per reati accertati (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.]
Art. 119 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.
6.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.]
Art. 120 Inadempimento di contratti per cottimo (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la
risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.]
Art. 121 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10, comma
1-ter, della Legge.]
Art. 122 Recesso dal contratto e valutazione del decimo (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
4.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.
In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.]
TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - DIREZIONE DEI LAVORI
Art. 123 Ufficio della direzione dei lavori
1.
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della
gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2.
L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124 Direttore dei lavori
1.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola
d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n.
1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo
21 della predetta legge.
4.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
-
a)
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
-
b)
curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i
contenuti a lavori ultimati.
Art. 125 Direttori operativi
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2.
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli
altri, i seguenti compiti:
-
a)
verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
-
b)
programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
-
c)
curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei
lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
-
d)
assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi;
-
e)
individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità
dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
-
f)
assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
-
g)
esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti;
-
h)
controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di
cantiere;
-
i)
collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126 Ispettori di cantiere
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.
Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.
2.
Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
-
a) la
verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo in qualità del fornitore;
-
b) la
verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti;
-
c) il
controllo sulla attività dei subappaltatori;
-
d) il
controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;
-
e)
l’assistenza alle prove di laboratorio;
-
f)
l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
-
g) la
predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore
dei lavori.
Art. 127 Sicurezza nei cantieri
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
l’esercizio delle relative funzioni.
2.
Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:
-
a)
l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
-
b)
l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa
stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
-
c)
l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
-
d) il
proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in
materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;
-
e) il
sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;
-
f)
l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 bis
della Legge.
CAPO II - ESECUZIONE DEI LAVORI
SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 128 Ordini di servizio
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve
dell’appaltatore.
2.
Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine
di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa
l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal
contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità
con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
SEZIONE SECONDA: CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 129 Giorno e termine per la consegna
1.
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito
dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il
direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione
dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito
a cura della stazione appaltante.
4.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
l'appaltatore ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile
contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi
8 e 9.
11.
Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha
l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Art. 130 Processo verbale di consegna
1.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
-
a) le
condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;
-
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori;
al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero
sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale
estratto;
-
c) la
dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e
cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è
tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
2.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.
Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento,
che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133.
Art. 131 Differenze riscontrate all'atto della consegna
1.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di
consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
2.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di
cui all’articolo 165.
Art. 132 Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro
il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità
da corrispondersi.
2. Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante.
Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si
procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
SEZIONE TERZA: ESECUZIONE IN SENSO STRETTO
Art. 133 Sospensione e ripresa dei lavori
1.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori.
Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.
4.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti
in cantiere al momento della sospensione.
5.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine
contrattuale.
7.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti
di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 165.
9.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all’Autorità.
Art. 134 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
1.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 25 della Legge.
2.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori
non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori.
3.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge.
6.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136.
7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma
dell’articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei
fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) , della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.
Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la
descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della
prevedibilità o meno del rinvenimento.
9.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro
non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo
periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al
cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione,
ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo.
Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o
lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare
danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali.
Art. 135 Diminuzione dei lavori
1.
La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle
stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
1.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
-
a)
desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
-
b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
-
c)
quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.
2.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta
nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
Art. 137 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il
quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.
In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
3.
L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.
Art. 138 Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 Danni
1.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
2.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
-
a)
dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
-
b)
delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
-
c)
della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
-
d)
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;
-
e)
dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 140 Appalto integrato
1.
Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a
norma dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine
di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2.
Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che
l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’appaltatore.
3.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) , b) , c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento
dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al
progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori.
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali
previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il
diritto di risolvere il contratto.
6.
Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.
7.
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo
122, all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato
generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.
SEZIONE QUARTA: SUBAPPALTO
Art. 141 Subappalto
1.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita
nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria.
2.
Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e
opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c) , d) ed l) .
3. L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
Il termine previsto dall’articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla
data di ricevimento della predetta istanza.
4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n.
55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n.
55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
CAPO III - LAVORI IN ECONOMIA
Art. 142 Modo di esecuzione dei lavori
[1.
I lavori in economia si possono eseguire:
-
a) in
amministrazione diretta;
-
b) per
cottimi.] (comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
2.
Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei
procedimento.
Art. 143 Lavori in amministrazione diretta
1.
Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2.
Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
[3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.]
(comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
Art. 144 Cottimo
[1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.] (comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.]
(comma abrogato dall’art. 256 del Decreto Legislativo 163/2006)
3.
L'atto di cottimo deve indicare:
-
a)
l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
-
b) i
prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di
quelle a corpo;
-
c) le
condizioni di esecuzione;
-
d) il
termine di ultimazione dei lavori;
-
e) le
modalità di pagamento;
-
f) le
penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere
in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del
cottimista ai sensi dell’articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1.
Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2.
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un
accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti
in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 146 Lavori d'urgenza
1.
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e
i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.
Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per
la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 147 Provvedimenti in casi di somma urgenza
1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
2.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad
una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico,
da questi incaricato.
3.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4.
Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5.
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
Art. 148 Perizia suppletiva per maggiori spese
1.
Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,
per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2.
In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente
autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 Accordo bonario (articolo abrogato dall’art. 256 del Decreto
Legislativo 163/2006)
[1.
Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili
riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo 31 bis
della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la
propria relazione riservata in merito.
2.
Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di
valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle
riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i
termini di un’eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta
di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all’appaltatore.
Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori
pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario.
La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel
momento insorta.
5.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in
caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.
7.
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge.]
Art. 150 Definizione delle controversie (articolo abrogato dall’art. 256
del Decreto Legislativo 163/2006)
[1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge.
L’arbitrato ha natura rituale.
2.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla
domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di
particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui
confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina
procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del
codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335, nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla camera arbitrale)
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non
vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio
si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui
all’articolo 32, secondo comma, della Legge.
6.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla
Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della
tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del lodo.]
Art. 151 Camera Arbitrale per i lavori pubblici (articolo abrogato dall’art.
256 del Decreto Legislativo 163/2006)
[1.
La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta
dell’albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e
provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del
collegio arbitrale disciplinato dall’articolo.
2.
Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno l’Autorità sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa.
Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti
previsti dal successivo comma 8.
4.
Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall’Autorità.
5. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335)
-
a)
magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in
servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello
Stato e magistrati a riposo;
-
b)
avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti
alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a
consigliere di cassazione;
-
c)
tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai
relativi albi;
-
d)
professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con
particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6.
La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti al fine della
nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i
soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera
c) , nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b) , c) , e d) , nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335)
8. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non possono svolgere l’incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
(annullato da Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335)
9.
In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile,
non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si
riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un
giudizio o parere sulle controversie stesse.
10.
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i
componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri
fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della
complessità delle questioni.
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell’articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all’unità previsionale
di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle e
del compenso agli arbitri.
12.
La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e
all’Osservatorio.]
TITOLO XI - CONTABILITA’ DEI LAVORI
CAPO I - SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITÀ
Art. 152 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
1.
Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro
economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
-
a)
lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
-
b)
rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
-
c)
allacciamenti ai pubblici servizi;
-
d)
maggiori lavori imprevisti;
-
e)
incremento del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della Legge;
-
f)
acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
-
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
-
h)
spese per attività di consulenza o di supporto;
-
i)
spese per commissioni giudicatrici;
-
l)
spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124,
comma 4;
-
m)
spese per collaudi;
-
n)
imposta sul valore aggiunto;
-
o)
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2.
Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere
a) , d) e g) , è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
Art. 153 Lavori in economia contemplati nel contratto
1.
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per
l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154 Lavori di manutenzione
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni.
Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un
totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque
non superiore a 200.000 Euro.
2.
Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 155 Accertamento e registrazione dei lavori
1.
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle
espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le
perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i
titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti
spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti
spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le
partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e
dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di
direzione lavori si trovi sempre in grado:
-
a) di
rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per
il pagamento degli acconti;
-
b) di
controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
-
c) di
promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di
fondi.
4.
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che
seguono.
Art. 156 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1.
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
-
a) il
giornale dei lavori;
-
b) i
libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
-
c) le
liste settimanali;
-
d) il
registro di contabilità;
-
e) il
sommario del registro di contabilità;
-
f) gli
stati d'avanzamento dei lavori;
-
g) i
certificati per il pagamento delle rate di acconto;
-
h) il
conto finale e la relativa relazione.
2.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei
lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure.
Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi
previsti sono firmati dall'appaltatore.
4.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal
responsabile del procedimento.
Art. 157 Giornale dei lavori
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro
interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2.
Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente
disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
Art. 158 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1.
Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
-
a) il
genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di
contratto;
-
b) la
parte di lavorazione eseguita ed il posto;
-
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose
prima e dopo delle lavorazioni;
-
d) le
altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata
sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Art. 159 Annotazione dei lavori a corpo
1.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto,
che è stata eseguita.
2.
In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene
riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Art. 160 Modalità della misurazione dei lavori
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità.
Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano
aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o del tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.
Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o
per opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161 Lavori e somministrazioni su fatture
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate
all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente
soddisfatte e quietanzate.
Art. 162 Note settimanali delle somministrazioni
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata.
Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163 Forma del registro di contabilità
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall’appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità,
dal personale da lui designato.
3.
I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere
uno speciale registro separato.
Art. 164 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni.
Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma
dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165 Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
1.
Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
2.
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione dovesse
essere tenuta a sborsare.
5.
Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
Art. 166 Titoli speciali di spesa
1.
Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
2.
Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per
applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
3.
La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
Art. 167 Sommario del registro
1.
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2.
Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3.
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
Art. 168 Stato di avanzamento lavori
1.
Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale
è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 136.
2.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo
167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori.
Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna
annotazione.
Art. 169 Certificato per pagamento di rate
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.
Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
2.
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
Art. 170 Contabilizzazione separate di lavori
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.
I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi
alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171 Lavori annuali estesi a più esercizi
1.
I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla
fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172 Certificato di ultimazione dei lavori
1.
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173 Conto finale dei lavori
1.
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
2.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
-
a) i
verbali di consegna dei lavori;
-
b) gli
atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi
in uso all'impresa;
-
c) le
eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
-
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento
o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
-
e) gli
ordini di servizio impartiti;
-
f) la
sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
-
g) i
verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con
la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
-
h) gli
eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;
-
i) i
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
-
l) le
richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
-
m) gli
atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del
registro di contabilità) ;
-
n)
tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il
collaudo.
Art. 174 Reclami dell'appaltatore sul conto finale
1.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
2.
L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario
di cui all’articolo 149, eventualmente aggiornandone l’importo.
3.
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Art. 175 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
1.
Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui
all’articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione
finale riservata con i seguenti documenti:
-
a)
contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie
dei relativi decreti di approvazione;
-
b)
registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
-
c)
processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei
lavori;
-
d)
relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
-
e)
domande dell'appaltatore.
2.
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non
sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149.
CAPO II - CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 176 Annotazione dei lavori ad economia
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato: a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste
medesime, ovvero in foglio separato.
2. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel
registro vengono annotate:
-
a) le
partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le
somministrazioni;
-
b) le
riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono
fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente
quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato
della gestione del fondo assegnato per i lavori.
Art. 177 Conti dei fornitori
Art. 178 Pagamenti
1.
Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate
di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse.
Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è
fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179 Giustificazione di minute spese
Art. 180 Rendiconto mensile delle spese
1.
I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei
lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e
liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2.
Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181 Rendiconto finale delle spese
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto.
Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i
fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati
dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati
da chi li tiene in consegna.
Art. 182 Riassunto di rendiconti parziali
CAPO III - NORME GENERALI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ
Art. 183 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 cod.
civ.
2.
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel
frontespizio dal responsabile del procedimento.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 cod.
civ.
Art. 184 Iscrizione di annotazioni di misurazione
Art. 185 Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
1.
La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è
fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2.
Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata,
da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal
tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3.
La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186 Firma dei soggetti incaricati
1.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o
verificato.
2.
Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3.
Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma
sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 187 Oggetto del collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi
di settore.
2.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente regolamento.
3.
E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
-
a)
quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, lettere b) e c) della Legge;
-
b)
quando si tratti di opere e lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) ;
-
c) nel
caso di intervento affidato in concessione;
-
d) nel
caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) ,
punto 1) , della Legge;
-
e) nel
caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di
beni culturali e ambientali;
-
f) nel
caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non
più ispezionabili in sede di collaudo finale;
-
g) nei
casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 188 Nomina del collaudatore
1.
Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro
complessità ed al relativo importo.
2.
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le
lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione
all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del
comma 11.
4.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
-
a) ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori
dello Stato;
-
b) a
coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
-
c) a
coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
-
d) a
soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di
controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante e da soggetti esterni.
La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la
funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.
Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso
alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
7.
Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e
vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6
della Legge.
8.
(comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005)
9.
(comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005)
10.
(comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005)
11.
(comma abrogato dall'articolo 24, comma 8, legge n. 62 del 2005)
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale.
I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non
appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare
discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei
requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
Art. 189 Avviso ai creditori
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
2.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i
risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
(rettificato con comunicato in G. U. n. 382 del 3 dicembre 2002)
Art. 190 Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
1.
All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata
alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
-
a) la
copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché
dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative
approvazioni intervenute;
-
b)
l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal
presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall'organo suddetto.
2.
Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo:
-
a) la
copia conforme del progetto, del capitolato speciale d‘appalto nonché delle
eventuali varianti approvate;
-
b)
copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori
redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
-
c)
copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventualmente sopravvenuti;
-
d)
verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa
lavori;
-
e)
rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero
richiesti dall'organo di collaudo;
-
f)
verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.
3.
All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le
eventuali variazioni al programma approvato.
4.
Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione
in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e
a custodirne copia conforme.
Art. 191 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
1.
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà
tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario,
agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché
intervengano alle visite di collaudo.
2.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3.
Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla
stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5.
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
CAPO II - VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO
Art. 192 Estensione delle verificazioni di collaudo
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma
restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le
visite di collaudo:
-
a)
durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale
delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica
risulti complessa successivamente all’esecuzione;
-
b) nei
casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del
procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il
completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla
stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità
dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4.
La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su
eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi
nel corso dell’appalto.
Art. 193 Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
1.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.
2.
Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti
del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3.
Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
Art. 194 Processo verbale di visita
1.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti
indicazioni:
-
a) la
località e la provincia;
-
b) il
titolo dell’opera o del lavoro;
-
c)
l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
-
d) la
data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle
rispettive loro approvazioni;
-
e)
l'importo delle somme autorizzate;
-
f) le
generalità dell'appaltatore;
-
g) le
date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione dei lavori;
-
h) il
tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
-
i) la
data e l'importo del conto finale;
-
l) la
data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei
collaudatori;
-
m) i
giorni della visita di collaudo;
-
n) le
generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non
sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o
chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori.
I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta
giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei
lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle
responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le
parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto.
E’ inoltre firmato da quegli assistent |