MINISTERO LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE
TITOLO I - DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE
Art. 1
1.
Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:
a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione
dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e
per la loro polizia;
b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle
società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani
esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e
all'esercizio;
c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di
quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare;
d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a
spese delle province e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla
legge;
e) I canali demaniali così di navigazione come d'irrigazione per ciò che
concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di
conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle
acque, e la polizia della navigazione;
f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici;
finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie
marittime, e la polizia tecnica relativa;
h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica ;
i) La costruzione, le ampliazioni i miglioramenti e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttoché facienti
parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;
k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.
Art. 2
1.
Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la
costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate
sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori
marittimi, sono subordinate, ai concerti da prendersi preventivamente col
Ministero della difesa, ogniqualvolta gli anzidetti oggetti possano avere
influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.
2.
Ad analoghi concerti col Ministero della difesa sarà subordinata l'esecuzione
dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilità e
la regolarità della navigazione.
Art. 3
Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite
dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche,
vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello
delle finanze.
Art. 4
La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione,
manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di società concessionarie, si
estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di
concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare
la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.
Art. 5
1. Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrativi dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, al direzione tecnica dell'esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione
delle opere.
2. Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover fare redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.
3.
L'ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può
riguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per
l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.
Art. 6
1.
Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri
corpi morali destinati ad uso pubblico, l'ingerenza del Ministero dei lavori
pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potrà essere
richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e
l'igiene sono affidate.
Art. 7
1.
Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero
eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della
navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata,
le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed
approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza
delle condizioni imposte, riservata al Ministero delle finanze la concessione
dell'occupazione delle spiagge, e ferme inoltre, quanto alle spiagge marittime
le disposizioni del Codice della Marina mercantile.
Art. 8
La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi
elettromagnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le ferrovie
sociali, di cui e conceduto l'uso all'amministrazione dello Stato od al
pubblico, è determinata dagli atti di concessione.
Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale
regolamento emanato per decreto reale.
Art. 9
SEZIONE I - STRADE NAZIONALI.
Art. 10
Sono nazionali:
a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente
parecchie delle città primarie del regno, o queste coi più vicini porti
commerciali di prima classe;
b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati
limitrofi;
c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;
d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.
Art. 11
Non può esservi strada nazionale fra due punti del territorio chesiano
collegati da una ferrovia.
Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione
delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle
provinciali al principio dell'anno solare immediatamente successivo, se
l'apertura avvenga nella prima metà dell'anno, ed al principio del secondo anno
susseguente, quando avverrà nella seconda metà.
Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi più
agevolmente, parte per istrada ordinaria e parte per via ferrata, potrà essere
classificato fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria che
congiunge uno dei due colla stazione più vicina della ferrovia.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano la catena principale delle Alpi o degli Appennini.
Art. 12
In conformità delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei
mesi dalla sua pubblicazione, il governo del Re stabilirà quali delle strade
esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblicherà
l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali,
ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di
Stato.
Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotta, fuorché
per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del
precedente articolo.
SEZIONE II
- STRADE PROVINCIALI.
Art. 13
Sono provinciali:
a) Le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie
limitrofe;
b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei
circondari in cui essa è divisa;
c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini
porti marittimi più importanti;
d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni
industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di
essa, purché facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un
capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.
Art. 14
La classificazione di strade fra quelle provinciali è deliberata dai Consigli
provinciali.
La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.
L'approvazione è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito
anche il parere del Consiglio di Stato.
Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali
Art. 15
Allorché avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa
passerà col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali,
rimanendo perciò a carico o delle singole comunità che attraversa, o di vari
comuni riuniti in consorzio.
Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate,
se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il
consorzio a norma della legge.
SEZIONE III
- STRADE COMUNALI E VICINALI.
Art. 16
Sono strade comunali:
a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione
d'una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni
contigui.
Non sono considerate come contigue le comunità separate l'una dall'altra da una
elevata catena di monti:
b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;
c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle
rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e
porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;
d) Quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un
comune;
e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all'art.
18.
Art. 17
Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica.
Si terrà conto degli elenchi già esistenti.
Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della
residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio.
Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed
a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i
loro reclami.
Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della
Giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il
quale sarà omologato dal prefetto.
Alla deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni
ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate
nell'articolo precedente, sentito il parere dell'Ufficio del genio civile.
Questa decisione dovrà essere omologata dal prefetto.
Art. 18
Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade comunali sarà soggetta
alle formalità e prescrizioni contenute nel precedente articolo.
Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno
dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba
alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica.
Art. 19
SEZIONE IV
- DISPOSIZIONI COMUNI ALLE STRADE NAZIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI.
Art. 20
Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia
negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli
effetti di ragione.
Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle
opere annesse sono giudicate dai Tribunali ordinari.
Art. 21
Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra
le provinciali o le comunali, tocchi più province o più comuni, e le rispettive
Amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione
della questione spetta al Ministero dei lavori pubblici per le linee provinciali
e per le comunali scorrenti in diverse province, e spetta al prefetto, sentita
la deputazione provinciale, per le altre.
Art. 22
Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade
provinciali appartiene alle province, ed è proprietà dei comuni il suolo delle
strade comunali.
Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine,
le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade
medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e
quelle per abitazioni di cantonieri.
Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze,
gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando
però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.
I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'Art.
41 e seguenti.
TITOLO II - DELLE STRADE ORDINARIE
CAPO II
- COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRADE.
Art. 23
La dimensione e le forme da assegnarsi alle strade nazionali, ed opere relative,
come tutti i lavori da farsi per la costruzione, sistemazione e mantenimento
delle medesime debbono risultare da un progetto compilato, secondo un
regolamento da approvarsi per decreto reale.
Art. 24
I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti
obbligatori, da approvarsi per decreto reale, per la costruzione, manutenzione e
sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.
Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle strade ed il
modo di riparto delle relative spese.
Art. 25
Il tracciamento generale di qualunque nuova strada provinciale, deliberato dal
Consiglio provinciale, deve essere approvato con decreto reale, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento o vi
suggerisca modificazioni importanti, il Ministero ne farà conoscere al Consiglio
provinciale le ragioni, e dopo le repliche del medesimo promuoverà il decreto
reale.
Art. 26
I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte più importanti,
che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che
interessano varie province, o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per
qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori
pubblici ed approvati dal Ministero.
Art. 27
Art. 28
Art. 29
I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che
servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i
fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo
stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi più
convenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del
tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie
di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal
Governo, al quale si dovrà pure ricorrere pel relativo permesso quando diventi
necessario variar posizione.
CAPO III
-SPESE PER LE STRADE.
SEZIONE I - STRADE NAZIONALI.
Art. 30
Art. 31
Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia
direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio né alle località
traversate, né a chi transita sulla strada.
Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle
province lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco dei
fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti.
Art. 32
Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi
d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie
per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le
medesime potessero arrecare alla strada.
Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi
dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile.
Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente, l'Amministrazione che fa eseguire i lavori è tenuta alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo.
Art. 33
I ponti ed edifizi
in legnami esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno
nel caso di ricostruzione, venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con
ferro.
Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari,
per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col Ministero della
guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello
Stato.
Art. 34
Art. 35
Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti ed altri edifizi
in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di
pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico
dello Stato, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od
utenti delle acque.
Art. 36
La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato.
La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo.
Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, sentiti gli interessati, ed
avuto il parere del Consiglio di prefettura, può rendere obbligatoria
l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico dei possessori, come esecutorio
il riparto delle spese per quelle d'interesse promiscuo.
Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si
compiono d'ufficio, e le spese si ripetono colle forme privilegiate delle
pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e
salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto.
SEZIONE II - STRADE PROVINCIALI
Art. 37
La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e
delle opere che le corredano sono a carico delle province nelle quali sono
aperte, ovvero di più province riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio
a norma di legge.
Le disposizioni dei precedentiartt.
32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.
Art. 38
L'istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla provincia, come la
relativa tariffa deliberata dai Consigli provinciali, dovranno essere approvate
per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e dovrà esserne fissata la
durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'Amministrazione
provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere.
SEZIONE III
- STRADE COMUNALI.
Art. 39
Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i
rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni,
concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.
Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli artt.
32, 33, 34, 35 e 36.
Art. 40
Le spese incombenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle
rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a
norma di legge.
Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale
sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo
grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai Consigli
comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.
I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel
periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute
per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.
Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni
dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.
La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non
avranno effetto senza l'approvazione della deputazione provinciale.
Art. 40
Le spese incombenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle
rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a
norma di legge.
Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale
sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo
grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai Consigli
comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.
I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel
periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute
per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.
Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni
dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.
La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non
avranno effetto senza l'approvazione della deputazione provinciale.
Art. 41
La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e
provinciali che traversano l'abitato delle città o villaggi sono a carico dei
rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o
provinciali.
Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una
indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada
di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.
Art. 42
Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la
necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada
nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla lunghezza
normale della strada, sostiene la spesa relativa:
a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;
b) Per una metà nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;
c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e più.
Art. 43
Se per la costruzione, adattamento e mazione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'Art.
39 è promossa da quel comune che crederà aver ragione di chiamare altri a
concorrere nella spesa.
Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del
consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.
Art. 44
Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perché deliberino entro il termine da essa fissato.
Trascorso questo termine, la deputazione statuirà sulla costituzione del
consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.
Art. 45
Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più
province, statuiranno d'accordo le rispettive deputazioni provinciali.
Nel caso di conflitto, il prefetto di quella provincia in cui si trovi il più
lungo tratto di strada consorziale statuirà, previo parere delle deputazioni
provinciali interessate.
Art. 46
Contro il decreto della deputazione provinciale di che nell'Art. 44, e contro quello del prefetto, di che nell'Art.
45, i comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione
fattane al sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Art. 47
Art. 48
Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del
Consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei
modi e colle formalità prescritte per i Consigli e le Giunte comunali.
Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del
consorzio, può la deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle
deliberazioni prese dalla deputazione o Consiglio d'amministrazione del
consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.
Art. 49
La provincia, con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme
volute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei
consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un consorzio già costituito
per una quota proporzionale.
Art. 50
Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei
consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel Consiglio
d'amministrazione.
Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale,
la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione
provinciale, salve le attribuzioni dell'assemblea generale degl'interessati.
SEZIONE IV
- STRADE VICINALI.
Art. 51
La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che
ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no
contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale
carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.
Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella
spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.
In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la
deputazione provinciale.
Art. 52
Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando
occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare
esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto
della spesa.
Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna
deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto
fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.
La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se
gl'interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella
deliberazione del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.
Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine
essere mosso reclamo alla deputazione provinciale, la quale decide
definitivamente.
La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti
per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in
giudizio gli altri utenti pel rimborso.
Art. 53
Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto
della presente legge, resta obbligatorio finché, a norma dei casi sopra
contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal
Consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di
sentenza giudiziale.
Art. 54
Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione
del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della
strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del
contributo.
La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio, previa
convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo
entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione
provinciale che statuirà definitivamente.
CAPO IV
- POLIZIA DELLE STRADE.
SEZIONE I - STRADE NAZIONALI E PROVINCIALI.
Art. 55
1.
Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi
anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invaderne il suolo.
2.
E’ proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere
relative, nonché alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.
Art. 56
1.
E’ vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque, nei
fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di
canapa o lino.
2. E’ ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi
Art. 57
1.
Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, nonché per
l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le Province, i Comuni o i
proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui
fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, ne il loro piano
viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla
deputazione provincia le, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi
licenza.
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
1. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso.
Art. 62
Art. 63
Art. 64
1. Non è lecito di condurre a trascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte fossero sostenuti da ruote. E’ pure vietato l'uso delle treggie,
salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori, e salvo pure
l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di
neve.
Art. 65
Art. 66
1.
Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si
osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:
a) per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
b) per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.
Art. 67
Art. 68
1.
Per i canali, per fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni
laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo
dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano,
oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure, dal piede
della scarpa, se la strada è in rilevato.
2.
Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se
l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Art. 69
1.
E’ vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a
distanze minori delle seguenti:
a) per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;
b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato. In
ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della
strada;
c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati pure
dal ciglio della strada.
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da
impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del
rilevato.
I muri di cinta non che i canali e i piantamenti
di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro
dal confine della proprietà stradale.
Art. 73
Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono
tollerati qualora rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o
deperimento, non potranno venir surrogati fuorché alle distanze sovra stabilite.
Art. 74
Art. 75
1. I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protengono
oltre il ciglio stradale.
2.
Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso
del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.
Art. 76
1.
I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere
conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.
2.
Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minacciano rovina,
l'autorità della Provincia o del Comune può provocare dal giudice competente la
facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti
istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.
3.
In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e
mantenuti durante le notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno
dal l'Amministrazione prescritte.
Art. 77
Art. 78
Art. 79.
SEZIONE II
- STRADE COMUNALI.
Art. 80
Le disposizioni contenute nei precedenti artt.
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 78 e 79 sono
applicabili alle strade comunali.
Art. 81
1. E’ vietato di far piantamenti
di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.
2. I nuovi piantamenti
nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio
della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.
Art. 82
I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della
strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio,
quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori del suolo
stradale.
Art. 83
SEZIONE III
- STRADE VICINALI.
Art. 84
1.
Nessuno può ingombrare o scaricare acque o far opera qualunque la quale
pregiudichi il libero passaggio sulle reti vicinali o alteri la forma di esse.
2. I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero
stato.
Art. DA 85 A 318 (omissis)
(gli articoli da 132 a 139 sono stati abrogati dall'art. 38,
D. L. Lgt. 20. 11. 1916, n. 1664. Gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301,302, 303, 305, 306, 307, 308,309, 310, 311,314, 315, 316, 317, 318 sono stati abrogati dall'art. 104, D. P.
R. 11 luglio 1980, n. 753)
TITOLO VI - DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. DA 319 A 325 (abrogati dall'art. 231 dal d. P. R. n. 554 del 1999)
CAPO II
- DEI CONTRATTI.
Art. 326
1.
I contratti si fanno sempre per l’esecuzione di un dato lavoro o di una data
provvista, regolandone il prezzo a corpo o a misura.
2.
Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
3. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite.
Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi variabili per
unità di misura e per ogni specie di lavoro.
(articolo abrogato dall’art 256 del DLgs
163/2006)
Art. 327 (abrogato dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
Art. 328 (abrogato dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
Art. 329
1.
In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a
misura e ad economia.
(articolo abrogato dall’art 256 del DLgs
163/2006)
Art. DA 330 A 336 (abrogati dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
CAPO III
- ESECUZIONE DEI CONTRATTI.
Art. 337
1.
I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione
dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità
generale.
2. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento
delle spese, quando il contratto non fosse approvato.
Art. 338
1. L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso, coll'impresario
nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il
termine utile per compimento delle opere.
Art. 339 (abrogato dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
Art. 340
1.
L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore
si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi
e alle condizioni stipulate.
2.
In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori
eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse
all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione
d'ufficio.
(articolo abrogato dall’art 256 del DLgs
163/2006)
Art. 341
1.
Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non
fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel
tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione
data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte
soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese
dell'impresa o sua sicurtà.
(articolo abrogato dall’art 256 del DLgs
163/2006)
Art. 342
1. Non può l'appaltatore sotto verun
pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza
averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine
sia citata la intervenuta superiore approvazione.
2.
Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun
aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono
tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza
l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei
danni recati.
3.
Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto
prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però
l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione,
la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le
spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.
Art. 343
1.
Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento
variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo
ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove
l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che
servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto
principale.
Art. 344
1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2.
In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di
contratto.
Art. 345
1.
E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto,
mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.
(articolo abrogato dall’art 256 del DLgs
163/2006)
Art. 346 E 347(abrogati dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
Art. 348
1.
L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se
non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2.
Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei
lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale
in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai
quali esso appaltatore potesse aver diritto.
3. Frattanto la impresa non potrà sotto verun
pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.
Art. DA 349 (abrogato dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
Art. DA 350 (abrogato dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
Art. 351
1. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera
2. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione
dell'opera.
Art. 352
Art. 353
1. Quando a termini dell'Art.
351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri,
saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi
di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano
all'esecuzione delle stesse opere.
Art. 354
1.
Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la
esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad
essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle
espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti
i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro
favore.
Art. 355
1.
L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in
favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per
decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla
potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei
titoli e delle domande.
Art. DA 356 E 365 (abrogati dall'art. 231 del d. P. R. n. 554 del 1999)
TITOLO VII - ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
CAPO UNICO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Art. 366
Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, n.
3754, sull'ordinamento del Genio civile, sono per ora mantenute in vigore, in
quanto non siano o modificate da disposizioni già emanate, o contrarie alla
presente legge.
Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presenterà al Parlamento un
progetto di legge per il definitivo ordinamento del corpo reale di Genio civile,
e per il ruolo normale del personale.
Art. 367
Art. 368
Le provincie
che già non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed
altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.
Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dalla attuazione della presente legge sarà scelto fra gli uffiziali
del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilità.
Art. 369
Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo I, sezione I, della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà con decreto reale la quota complessiva degli stipendi del personale del Genio civile da passarsi al servizio delle provincie,
non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del
Genio civile.
Nello stesso decreto reale sarà pure fatto il riparto per ciascuna provincia
della quota complessiva degli stipendi del personale che deve assumere a suo
carico.
Art. 370
La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel Genio civile sarà determinata dal rapporto che, prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che già sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie
per servizi affidati al Genio civile.
Art. 371
Art. 372
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 373
Art. 374
Art. 375
1. I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 12. 000
Art. 376
1.
Oltre le pene di polizia, le multe predette ed il sequestro ove occorra, degli
oggetti colti in contravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese
il risarcimento dei danni a termini delle leggi comuni.
Art. 377
1.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute
dalla legge, possono esser fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica
amministrazione, nonché, da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.
Art. 378
1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile.
Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori
per il ripristino.
2.
Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede
al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di
ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle
forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
3. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n.
84)
4.
Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di
contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.
Art. 379
1.
In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date
autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via
del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non
sia statuito nei singoli casi.
2.
Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del
provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.
Art. 380
1.
Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle
materie alle quali è provveduto dalla presente legge.
2.
Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si
riferisce.
Art. 381
1.
La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa legge, se si faccia
in via economica dall'amministrazione, cesserà col primo luglio 1865.
2.
Se tale percezione è data in appalto, essa non potrà durare oltre la scadenza
dei relativi contratti.
Art. 382
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