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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1979, N. 22 Integrazione e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di opere pubbliche. (Pubblicata nel B.U.R. Liguria 4 luglio 1979, n. 27). [Ultima modifica L.R. Liguria 28 gennaio 1993, n. 9] |
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad accelerare l'attuazione dei programmi di intervento nel settore delle opere pubbliche di competenza regionale mediante lo snellimento delle procedure e lo sveltimento della spesa, attraverso modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 2.
La legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, con le modifiche introdotte dalla presente legge, si applica a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione.
Artt. 3. - 7. (abrogati all'art. 7 della L. R. 25 giugno 1984, n. 34) Art. 8. (abrogato dall'art. 34 della L. R. 28 gennaio 1993, n. 9) Art. 9.
Art. 10. (abrogati all'art. 7 della L. R. 25 giugno 1984, n. 34) Art. 11.
Sui progetti delle opere di competenza degli enti locali od istituzionali, anche se assistiti da contributi regionali, approvati dai competenti organi degli enti medesimi, non è richiesto alcun parere né alcuna ulteriore approvazione da parte degli organi regionali fermo restando l'obbligo per gli enti interessati di ottenere, preventivamente, le autorizzazioni ed i nulla-osta eventualmente necessari secondo le vigenti norme.
Art. 12.
Le deliberazioni adottate dagli enti locali od istituzionali, divenute esecutive a norma di legge, relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza, anche se assistiti da contributi regionali, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Art. 13.
All'appalto delle opere pubbliche si provvede, di norma, a mezzo di licitazione privata secondo le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 e 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni; fermo restando il ricorso alle altre forme di appalto previste e disciplinate dalla legislazione vigente.
Art. 14.
Qualora il primo esperimento di licitazione privata sia andato deserto, l'ente potrà affidare i lavori mediante trattativa privata ovvero rinnovare, senza alcuna autorizzazione, l'esperimento di licitazione privata con l'ammissione di offerte in aumento.
Per le opere aggiudicate in aumento l'esecuzione delle stesse può essere autorizzata dai competenti organi degli enti attuatori entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavori relativi ad opere assistite dal contributo regionale a condizione che l'ente assuma a proprio carico la maggiore spesa necessaria.
Art. 15.
All'esecuzione delle opere pubbliche di importo non superiore a lire 150. 000. 000 gli enti interessati possono provvedere, anche al di fuori delle ipotesi previste dal R. D. 25 maggio 1895, n. 350, in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo, ed in quest'ultimo caso, previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese.
Art. 16.
I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali ed esecutivi approvati e parzialmente finanziati possono essere affidati a trattativa privata secondo i principi, le modalità e la procedura di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 17. (abrogato dall'art. 27 della L. R. 22 giugno 1983, n. 26, oggi abrogata) Art. 18.
Le gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori relativi ad opere sostenute da contributi in annualità possono essere effettuate anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente qualora sia intervenuto il semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.
Per le opere sostenute da contributi, concorsi o sussidi in unica soluzione, corrisposti in misura inferiore al cento per cento dell'importo dell'opera, gli enti interessati possono procedere all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori anche in pendenza del mutuo occorrente per la copertura della spesa non assistita dai suddetti interventi finanziari previo semplice affidamento da parte dell'Istituto mutuante.
Art. 19.
Art. 20.
Per le opere pubbliche di competenza degli enti locali od istituzionali assistiti dal contributo regionale, la nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice è effettuata dall'ente attuatore anche in corso di esecuzione dei lavori.
Il collaudatore è tenuto ad inviare alla Regione copia del verbale di collaudo e, su richiesta della stessa, copia del progetto realizzato e della contabilità finale.
Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina già adottati dagli enti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da altri enti pubblici gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari e gli enti ospedalieri sono tenuti alla osservanza dei termini previsti dalle disposizioni di legge statali o regionali per gli adempimenti di loro competenza e concernenti i procedimenti amministrativi.
Nel caso che gli adempimenti di cui al precedente comma non vengono adottati nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza degli stessi, la Giunta regionale, su segnalazione di chiunque ne abbia interesse o di ufficio, diffida l'ente obbligato a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della diffida.
Decorso infruttuosamente detto termine, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio provvedimento il commissario che dovrà sostituirsi all'ente obbligato nel compimento degli adempimenti omessi.
Qualora si tratti di procedimento complesso restano validi gli atti adottati prima che si sia verificata la necessità della sostituzione.
Gli oneri conseguenti al provvedimento di cui al precedente 3° comma sono a carico dell'ente obbligato.
Il presente articolo non si applica nei casi in cui specifiche norme stabiliscano, per la inosservanza dei termini, conseguenze diverse.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27. (Reca dichiarazione d'urgenza)
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