La Commissione delle Comunità Europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE)n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)(1 ),in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE)n. 2195/2002 ha istituito un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l'oggetto dei loro appalti.
(2) Alla luce dell'evoluzione del mercato e delle esigenze degli utenti può rivelarsi necessario adeguare o modificare la struttura e i codici del CPV.
(3) L'aggiornamento della struttura e dei codici del CPV risulta necessario per tenere conto di esigenze specifiche espresse dagli Stati membri e dagli utenti del CPV stesso, oltre che per correggere errori di fatto rilevati nelle diverse versioni linguistiche.
(4) Sarebbe opportuno che negli allegati al regolamento (CE) n. 2195/2002 potessero essere inseriti adeguamenti tecnici e migliorie di cui era stata rilevata la necessità nel corso del processo legislativo che ha portato all'adozione del regolamento stesso,ma che era stato impossibile inserire nel regolamento.
(5) Nel parere (2 )relativo alla proposta di regolamento sul CPV il Comitato delle regioni ha sottolineato che la classificazione dei medicinali andava migliorata e ha raccomandato l'impiego del sistema di classificazione ATC (Anatomic Therapeutic Chemical —anatomico terapeutico chimico)elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità,per completare la struttura e i codici del CPV relativi ai medicinali.
(6) Le parti interessate e gli utenti del CPV hanno formulato suggerimenti specifici per migliorare il vocabolario del CPV stesso.
(7) L'aggiornamento dei codici e della struttura del CPV dovrebbe riflettersi sulle tabelle illustrative che presentano la corrispondenza tra il CPV e la «Classificazione centrale provvisoria dei prodotti » (CPC Prov. )d elle Nazioni Unite, la «Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea » (NACE Rev. 1)e la «Nomenclatura combinata » (NC).
(8) Per motivi di chiarezza,vanno interamente sostituite le tavole di corrispondenza tra il CPV e la CPC Prov. Tutti gli emendamenti dei codici o delle descrizioni del CPV vanno elencati in un nuovo allegato separato al regolamento (CE)n. 2195/2002.
(9) L'entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE)n. 204/2002,del 19 dicembre 2001,che modifica il regolamento (CEE)n. 3696/93 del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (CPA)(3 ),ha reso obsoleto l'allegato II del regolamento (CE) n. 2195/2002,che illustra la corrispondenza tra CPV e CPA 96.
(10) Nella posizione comune (CE)n. 33/2003 del 20 marzo 2003,definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,di forniture e di servizi (4 )e nella posizione comune (CE)n. 34/2003 del 20 marzo 2003,definita dal Consiglio in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (5 ),i gruppi di prodotti non sono elaborati facendo riferimento alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA).
(11) Per tali motivi appare inappropriato aggiornare la tavola di corrispondenza tra CPV e CPA 96 contenuta nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2195/2002. L'allegato va invece soppresso.
(12) Il regolamento (CE)n. 2195/2002 deve quindi essere modificato di conseguenza.
(13) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo appalti pubblici,
ha adottato il presente regolamento: