ARTICOLI Articoli da 1 a 363 ALLEGATI
Allegati da A a P -
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Preambolo
Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Lo schema di regolamento, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo12 aprile 2006 n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ne contiene la disciplina esecutiva ed attuativa. La struttura del testo segue un ordine che dovrebbe consentire agli operatori una consultazione fluida.
Parte I
Nella parte prima, le disposizioni comuni (a lavori, servizi e forniture) con l’individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (articolo 1) . Com’è noto, l’articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:
• la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
• le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
• i criteri di aggiudicazione; • il subappalto;
• i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
• la stipulazione e l’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
• il contenzioso.
Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:
• i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
• i contratti nel settore della difesa;
• i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l’articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:
• programmazione di lavori pubblici, • approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
• organizzazione amministrativa;
• compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
• sicurezza del lavoro.
Tenuto conto di quanto rappresentato, al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento è individuato l’ambito di legislazione statale esclusiva. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.
Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per il lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice) , si definisce con l’apposito articolo 2, l’ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare si chiarisce che per questi lavori parte della disciplina è contenuta nell’Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto) . Viceversa è specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) , riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche. Seguono le definizioni (articolo 3) e la regolamentazione del sito informatico presso l’Osservatorio (articolo 4) che, insieme al sito del Ministero Infrastrutture, viene individuato dal codice per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara.
Parte II
Nella parte seconda, la regolamentazione dei lavori nei settori ordinari, con un ordine degli argomenti che ricalca l’evoluzione temporale dell’opera: dall’individuazione del responsabile del procedimento (articoli 5 e 6 ) e dall’ inserimento dell’opera nella programmazione (articoli da 7 a 10) , alla progettazione e verifica del progetto (articoli da 11 a 56) , all’esecuzione dei lavori (articoli da 145 a 174) , alla contabilità (articoli da 175 a 210) , fino al collaudo (articoli da 211 a 234) . In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d. P. R. n. 554/99, e quello che disciplina il sistema di qualificazione, il d. P. R. n. 34/2000.
Nel titolo I, per quanto riguarda il responsabile del procedimento, si chiarisce che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un funzionario in servizio anche di qualifica non dirigenziale (articolo 5) , con idonea professionalità. Nel titolo II tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei livelli di progettazione (particolarmente la preliminare e definitiva) , con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.
Un apposito regolamento per la verifica del progetto era già previsto dall’articolo 30, comma 6 della
legge n. 109/1994 come modificato dall’articolo 7 - comma 1 lettera t) - della legge n. 166/2002; la disposizione è ora riportata all’articolo 112, comma 5, del codice. La verifica (articolo 42) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.
Le attività di verifica sono affidate ad organismi di ispezione (di tipo A, B e C ) che, per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si segnala l’apertura agli organismi di tipo C del mercato delle attività di verifica superiore ai 20 milioni di euro relativo alle opere non strategiche, rispetto alla limitazione vigente per le infrastrutture strategiche che, sopra questa soglia, consentono l’operatività esclusiva degli organismi di tipo A e B. Considerando il primato comunitario dell’Italia relativo al contenzioso, spesso relativo a problemi progettuali, si tratta di norme che potrebbero inaugurare un circolo virtuoso: più qualità progettuale, più opere di qualità, meno contenzioso.
Il titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di importo pari o inferiore. Il comma 2 dell’articolo 40 del codice dei contratti, diversamente dalla
legge n. 109/94 che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (d. P. R. n. 34/2000) , ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all’articolo 5 del codice stesso. Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d. P. R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.
L’articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente (articolo 8 della
legge n. 109/1994) , tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera g) , del codice) dell’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla revoca dell’autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni. Anche l’articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell’Autorità per la vigilanza, ha introdotto (comma 7, lettera m) , nell’ottica di potenziare e rendere più capillare l’esercizio della vigilanza sull’operato delle SOA, il potere dell’Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse. Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.
Le ulteriori innovazioni e adattamenti, contenuti nel titolo III, sono stati dettati dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d. P. R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall’accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute da enti e associazioni di categoria.
Al riguardo, si elencano di seguito gli articoli dello schema di regolamento nei quali sono state introdotte le più significative modifiche. L’articolo 58, al comma 4, introduce due nuove classifiche (III-bis fino a euro 1.500.000 e IV-bis fino a euro 3.500.000) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch’esse potessero essere qualificate per importi intermedi.
Con l’articolo 62 comma 2, è stato previsto l’adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Nel comma 6, lettera g) , è stato aggiunto il divieto, per le SOA, di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell’impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.
Il comma 10 dell’articolo 65 contiene la previsione che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento aziendale, la SOA, nella sua nuova configurazione, debba essere, comunque, nuovamente autorizzata dall’Autorità allo svolgimento dell’attività di attestazione. L’articolo 67, al comma 1, lettera f) , introduce, per le SOA, l’obbligo di verificare, anche dopo il rilascio dell’attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale, in capo alle imprese. Nel comma 3, si introduce, nell’ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto per le SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l’instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.
L’articolo 70 riproduce la disposizione di cui all’articolo 7, comma 9, del d. P. R. n. 34/2000 , disciplinando le sanzioni per violazione da parte delle SOA dell’obbligo d’informazione. L’articolo 71, di nuova introduzione, dà attuazione al potere dell’Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese che violino l’obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera a) , e 11 dell’articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.
Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al presente articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA) , della perdurante abitudine di alcune imprese a rimanere inerti alle richieste di informazioni da parte dell’Autorità, con l’evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Stante questa situazione, è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.
L’articolo 72, riprendendo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, d. P. R. n. 34/2000, disciplina il potere dell’Autorità di disporre sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA che svolgono la propria attività in modo non conforme alla norma. L’articolo 74 introduce, con il comma 10, la previsione per cui, in caso di cessione di azienda, l’impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all’attività ceduta, non prima di cinque anni dall’atto di cessione. Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l’impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.
Il comma 4 dell’articolo 77 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall’articolo 39 del d. P. R. 14 novembre 2002, n. 313.
L’articolo 78 ricalca, in gran parte, il testo dell’articolo 18 del d. P. R. n. 34/2000. Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all’attività indiretta delle imprese. Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all’elemento rappresentato dall’attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.
Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l’ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l’impresa debba dimostrare di possedere almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.
Ciò rappresenta un’ importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla vigente normativa dell’articolo 18 del d. P. R. n. 34/2000.
Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per l’ importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11.
Nell’ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l’appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 (fase della progettazione e della stesura del bando) .
L’articolo 79, comma 3, consente di ridimensionare l’incidenza della cifra d’affari in lavori necessaria per ottenere l’attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell’affidabilità dell’impresa quali il patrimonio netto, l’indice di liquidità, l’indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.
L’articolo 82 riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 22 del d. P. R. n. 34/2000.
Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell’emanazione dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell’articolo 40, comma 3, lettera b) , del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso.
La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall’Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse.
L’articolo 50 del codice, per quanto concerne la possibilità che un’impresa possa conseguire l’attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, demanda al regolamento il compito di disciplinare le relative modalità.
Nel comma 2 dell’articolo 87 del regolamento, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l’obbligo per l’impresa ausiliaria e per l’impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all’Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda.
Nel medesimo comma 2 del presente articolo si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
L’aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 4, che l’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall’impresa ausiliaria.
L’introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell’avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall’impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell’attestazione.
A completamento della disciplina, il comma 5 dell’articolo 87 prevede, altresì, che l’impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento.
L’articolo 96, di nuova introduzione rispetto al precedente
regolamento n. 34/2000 prevede, al comma 1, che le attestazioni revocate dalle SOA o dall’Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell’Autorità. Lo stesso comma 1 prevede, altresì, che le attestazioni riferite al contraente generale e revocate dal Ministero delle infrastrutture debbano essere inserite nel sito informatico dello stesso Ministero. Il comma 3, infine, prevede che, qualora le stazioni appaltanti ed i soggetti aggiudicatori rilevino che sia intervenuta la revoca dell’attestazione nei confronti dell’appaltatore, debbano procedere alla risoluzione del contratto in corso di esecuzione.
Correlato al titolo III è l’Allegato A (tabella delle categorie di opere generali e speciali) , che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nell’allegato A del d. P. R. n. 34/2000.
Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:
- inserimento nella categoria OG10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS2 tra superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS8
limitandola alle impermeabilizzazioni e trasferimento conseguente delle altre
finiture edili nella categoria OS7.
- sdoppiamento della categoria OS12 tra barriere stradali e barriere paramassi e adeguamento alle indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS18 in componenti strutturali in acciaio e componenti per facciate continue; - inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS20 e conseguente modificazione della categoria OS21.
Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta, nell’ambito del citato aggiornamento dell’allegato A, l’istituzione di una nuova categoria specialistica OS35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.
La rivisitazione del sistema di qualificazione per i lavori ha dunque seguito due sentieri: maggiore trasparenza e valorizzazione della specializzazione nell’esecuzione dei lavori. Il primo obiettivo è legato alla più chiara definizione degli obblighi delle imprese e delle SOA, spesso evasi appellandosi ad una cornice normativa considerata in alcuni punti incompleta. Il secondo obiettivo (maggiore specializzazione) viene conseguito anche aumentando (sempre motivatamente) il numero delle opere cosiddette “superspeciali”, che necessitano di particolare “specializzazione” e che, se di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, non possono essere subappaltate ma richiedono l’associazione temporanea di imprese. Questa scelta tecnica ha anche un riverbero in termini di trasparenza, nella convinzione, più volta espressa dai tutori dell’ordine pubblico, che quanto più si valorizza motivatamente la specializzazione, tanto meno si verificano i tentativi di infiltrazione negli appalti. Ovviamente, si è scelto di ridefinire la “superspecialità” in relazione alle categorie veramente necessitanti di alta specializzazione, senza vincolare, inutilmente ed ingiustificatamente, la libertà d’impresa. In questa luce va letto anche l’articolo 107, in cui è riprodotta, con adattamenti la norma dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l’ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcuni evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa Inoltre, si è ritenuto utile che l’individuazione delle strutture, impianti ed opere speciali avvenga facendo uso dell’acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desumendolo dall’allegato A al
d. PR n. 34/2000, ora allegato A del regolamento, così da consentire l’immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese. L’integrazione dell’elenco delle strutture, impianti, e opere speciali è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione.
Il titolo IV disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale. Il riferimento normativo di questo titolo si rinviene nella parte II, titolo III, capo IV, sezione III (articoli 186-193) della del codice, intitolata “Qualificazione dei contraenti generali”, che codifica gli articoli da 20-bis a 20-decies del decreto legislativo n. 190/2002, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 9. Tale sezione III che istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in 350 milioni di euro, 700 milioni di euro e oltre 700 milioni di euro. In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies del decreto legislativo n. 190/2002 e s. m. i. , specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale. Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative. Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005.
Con riferimento al titolo V si evidenziano le disposizioni relative al nuovo istituto del dialogo competitivo (articolo 113) . E’precisato che “ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo”; che “sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici”; che le “offerte finali sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale d'appalto”; che “il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all’esecuzione dell’opera”.
Il regolamento disciplina al titolo VI anche il cosiddetto “performance bond”, la garanzia globale di esecuzione (articoli da 127 a 134) , obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. La garanzia globale non è richiesta per le concessioni.
La garanzia globale di esecuzione è prevista dall’articolo 129 comma 3 del codice, già articolo 30 comma 7-bis della
legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998 .
Essa va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, e deve essere redatta in conformità dello schema di garanzia contenuto nell’allegato H del regolamento. Nella garanzia globale è indicato il nominativo di almeno due sostituti che devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando. La garanzia globale, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fìdejussoria di buon adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore non già il recupero degli oneri subiti, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, non presente finora in l'Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati; richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico.
La nuova garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. Il garante, che resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore, deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie e deve aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore ad 1,5 volte l’importo dei lavori. E’ evidente che il rilascio della garanzia, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.
Sotto altro verso, la garanzia globale dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatori. Nel titolo VIII, considerata la previsione del codice di una completa liberalizzazione dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sia sulla base del progetto preliminare (articolo 165 del regolamento) che del progetto definitivo (articolo 166 del regolamento) , particolare rilevanza assume la regolamentazione di questi due tipi di appalto. Sia per quanto riguarda l’appalto di progettazione ed esecuzione con gara “per” il definitivo (ex appalto concorso) sia per l’appalto con gara “sul” definitivo (ex appalto integrato) , si segnalano due previsioni che dovrebbero dare maggiori garanzie rispetto alla prevenzione del contenzioso ed al pagamento del corrispettivo per i progettisti: da un lato, si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al “definitivo”, variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto che non comportino un aumento dell’importo contrattuale; dall’altro, si prevede che sia il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, ad indicare le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione. E’ anche da rilevare la previsione, a garanzia della stazione appaltante, che, in entrambi i tipi di appalto di progettazione ed esecuzione, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.
Negli articoli 168 e 169, che regolamentano l’adeguamento dei prezzi, sono confluite sia le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione relativa alle variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione (ex articolo 133, comma 4, del codice) sia le modalità per l’applicazione del prezzo chiuso (ex articolo 133, comma 3, del codice) . Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni non presenti nel regolamento 554/1999.
Nel titolo sono state introdotte alcune previsioni del capitolato generale d’appalto (D. M. LL. PP. n. 145/2000) relative all’aspetto contrattuale in tema di penali, sospensioni, proroghe e varianti. Per quanto riguarda il titolo X, dedicato al collaudo dei lavori, si segnala la previsione che, in caso di necessità, per l’affidamento ad esterni dei servizi attinenti al collaudo, si applicano le stesse disposizioni relative all’affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed ingegneria. Si prevede anche che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere affidato ad un funzionario munito di diploma tecnico in servizio da almeno 5 anni in uffici pubblici o ad un tecnico diplomato, geometra o perito, iscritto da almeno 5 anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza (articolo 212) . Infine vengono specificati analiticamente i documenti da fornirsi al collaudatore (articolo 213) , le modalità delle visite di collaudo in corso d’opera (articolo 217) ed i contenuti del certificato di collaudo (articolo 225) .
Sono state inoltre profondamente rivisitate le disposizioni relative ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (titolo XI) ed i lavori eseguiti all’estero (titolo XII) , già precedentemente disciplinati dal regolamento n. 554/1999.
Parte III
Per rendere più maneggevole il testo, si è scelto di distinguere i servizi d’architettura ed ingegneria (cui è dedicata la parte terza del regolamento) dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Si segnala, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara soprasoglia (articolo 275) e la previsione di alcune indicazioni per quella, informale, sottosoglia (articolo 276) . La gara soprasoglia prevede una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quattro criteri: professionalità desunta dalla documentazione prodotta; illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; ribasso percentuale globale indicato nell’offerta economica; riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo. Per la gara informale si richiede il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.
Parte IV
Per i restanti servizi e forniture (parte quarta) , il regolamento segue l’orientamento generale del codice volto a garantire i maggiori vincoli che caratterizzano tradizionalmente la normativa sui lavori, nel rispetto delle differenze di questi settori. Il regolamento, nell’attuare i rinvii operati allo stesso dal codice, introduce alcuni profili di rilevante innovatività nella disciplina del settore dei servizi e delle forniture in ordine alle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento, oltre a chiarire e dettagliare le modalità applicative di alcuni istituti.
Tra gli elementi di maggiore innovatività si segnala che, per la prima volta, si introduce una disciplina della programmazione degli appalti di forniture e di servizi (articolo 280) al fine di garantire anche in tale settore una razionale ed adeguata organizzazione delle attività, prendendo a riferimento –pur con i necessari adattamenti – la normativa dei lavori pubblici. Al riguardo, si è privilegiata – proprio considerate l’innovatività della disciplina e le peculiarità del settore – un’impostazione della norma in termini di facoltà delle pubbliche amministrazioni che avranno a loro disposizione una serie di criteri per la predisposizione di atti di programmazione nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa.
Si introduce, poi, una disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del responsabile del procedimento (articolo 282) che, nell’intento di tener conto delle peculiarità del settore e di consentire un’adeguata applicazione della figura del responsabile del procedimento, prevede alcuni elementi di flessibilità attraverso un’articolazione dei detti compiti ed attività modulabile in parte anche in base ai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (in considerazione dell’elevata eterogeneità soggettiva – a livello di tipologie di stazioni appaltanti – ed oggettiva – in termini di varietà di categorie merceologiche – che caratterizza il settore) .
Un ulteriore profilo di rilevante innovatività è rappresentato dall’introduzione della finanza di progetto (articolo 287) in adattamento della disciplina della finanza di progetto per i lavori. In particolare, sono state adattate alla specificità dei servizi il contenuto della proposta che viene presentata dal promotore e l’individuazione delle attività cui è tenuta l’amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima. Si è proceduto, altresì, a sostituire il meccanismo di scelta del concessionario descritto dall’articolo 155, comma 1, lettere a) e b) , del codice con la procedura di cui all’articolo 30, comma 3 del codice stesso. In tal modo si è inteso assicurare anche nell’ambito della procedura di finanza di progetto le stesse modalità previste dal codice per la scelta del concessionario di servizi, prevedendo comunque l’utilizzo del diritto di prelazione da parte del promotore.
Il regolamento, poi, disciplina il sistema dinamico di acquisizione e i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento dell’asta elettronica oltre a prevedere, sempre in tema di e-procurement, la procedura interamente gestita con sistemi telematici – ivi compreso il mercato elettronico per gli acquisti d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – mettendo a frutto le esperienze ed i progressi tecnologici già raggiunti in applicazione del d. P. R. n. 101/2002 e coordinando il contenuto dello stesso alla disciplina del codice.
L’articolo 301 fissa, in primo luogo, le modalità di partecipazione all’asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l’attribuzione di codici identificativi per operare all’interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all’asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara) . I rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all’articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell’asta, l’identità degli altri concorrenti.
In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto, in generale, l’utilizzo di un “tempo base” dell’asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all’aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata massima dell’asta che non può essere inferiore ad un’ora) . Il tempo base risponde all’esigenza di evitare che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente nella maggior parte dei casi una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si è ritenuto opportuno consentire alle stazioni appaltanti di scegliere (in via alternativa al tempo base) una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre previamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base potrebbe non consentire ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un’attenta riflessione che sola renderebbe possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili con possibili conseguenze anche in termini di commissioni di errori materiali nella formulazione delle offerte stesse. Infine, tra gli elementi maggiormente innovativi, si segnala l’introduzione di un’articolata disciplina in tema di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonché in tema di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV) .
Parte V
Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell’ambito dei settori speciali. L’articolato è diretto a uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.
Invero, l’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza. Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa Parte III del codice dei contratti pubblici riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l’esigenza di evitare una rigida procedimentalizzazione dell’attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.
In tale ottica, l’articolo introduttivo della Parte V (articolo 355) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso che ai settori speciali debbano trovare applicazione una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es. : livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d’opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell’appaltatore) .
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l’esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria) .
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 356) , per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati, i limitati ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possano garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
Per assicurare l’oggettività dei requisiti il comma secondo dell’articolo 356 evidenzia il loro inscindibile legame con la normative tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori. In tale contesto, l’elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4, dell’articolo 356, conferma che i cosiddetti “requisiti ulteriori di qualificazione” rappresentano il prodotto di una operazione di “specificazione” degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l’ente aggiudicatore.
Parte VI
Parte VII
Allegati
Lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprende gli allegati di seguito esposti:
- ALLEGATO A riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori distinguendo le categorie di opere generali individuate con l’acronimo “OG”, elencate da “OG1” a “OG13”, e quelle di opere specializzate individuate con l’acronimo “OS” elencate da “OS1” a “OS35”.
- ALLEGATO B riferito al certificato di esecuzione dei lavori, composto dal quadro A riguardante i dati del bando di gara, dal quadro B riguardante il soggetto aggiudicatario e dal quadro C riguardante l’esecuzione dei lavori.
- ALLEGATO C riferito ai corrispettivi spettanti alle SOA.
- ALLEGATO D riferito all’incremento percentuale premiante nell’ambito degli esecutori di lavori.
- ALLEGATO E riferito alla domanda di qualificazione come contraente generale.
- ALLEGATO F riferito alla dichiarazione di esclusività del responsabile del progetto o di cantiere nell’ambito della qualificazione come contraente generale.
- ALLEGATO G riferito ai differenti metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori.
- ALLEGATO H riferito allo schema di garanzia globale che il contraente ha l’obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.
- ALLEGATO I riferito alla valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione.
- ALLEGATO L riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- ALLEGATO M riferito all’attribuzione dei punteggi nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- ALLEGATO N riferito allo schema di curriculum vitae per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
- ALLEGATO O riferito allo schema delle referenze professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
- ALLEGATO P riferito ai differenti metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.
|