Preambolo
Il Presidente Della Repubblica
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la podestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa
del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui
all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o
soggetto equiparato;
VISTO l'articolo 40 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5
dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di
qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori stessi;
VISTO l'articolo 201 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5
dello stesso decreto legislativo la disciplina gli specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad
integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 2007;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 17
settembre 2007;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri
delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministero dei trasporti;
EMANA il seguente regolamento:
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Art. 1 Ambito di applicazione
(art. 1,
d.
P. R. n. 554/1999)
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e
2004/18/CE", che in prosieguo
assume la denominazione di codice.
2.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti
statali applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative
di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in
ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente
regolamento:
- della parte I (disposizioni comuni);
- della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'artìcolo
121, comma 6;
- della parte III
(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 264, comma 1;
- della parte IV
(contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori
ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento)
e dell'articolo 294, commi 1 e 2
- della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori speciali) ad esclusione dell'articolo 355;
- della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni).
4. Ai sensi dell'articolo 10 della lesse 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative
di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in
ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non
avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le
disposizioni del presente regolamento:
- della parte II,
titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell'articolo 120, commi 3 e 4;
- dell'articolo 121, comma 6;
- dell'articolo 264, comma 1;
- della parte IV,
titolo I (programmazione e organi del procedimento);
- dell'articolo 294, commi 1 e 2;
- dell'articolo 355.
Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV,
del codice, le disposizioni del presente regolamento:
- della parte I, (disposizioni comuni);
- della parte II,
titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell'articolo 48, comma 3;
- della parte II, titolo III
(sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
- della parte II,
titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
- della parte II,
titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
- della parte II, titolo VII
(il contratto);
- della parte II, titolo XI
(lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
- della parte III,
(contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria nei settori ordinari);
- della parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni).
2.
Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatoli
indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano
applicazione con riguardo:
- alla parte II,
titolo VIII (esecuzione dei lavori);
- alla parte II, titolo IX
(contabilità dei lavori);
- alla parte II,
titolo X (collaudo dei lavori).
Art. 3 Definizioni
(art. 2,
d. P. R. n. 554/1999 e art. 2, d. P. R. n. 34/2000)
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) codice: il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e
2004/18/CE emanato con il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e
integrazioni ;
b) amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e
stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi
25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;
c) contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità: il contratto che ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;
il contratto è da qualificare come appalto pubblico di lavori, salvo che gli
stessi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale
del contratto medesimo.
d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il
recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad
essi assimilabili;
e) per categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle
opere o degli impianti da realizzare;
f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale
ed investono vaste estensioni di territorio;
h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del
codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2;
l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice:
le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di
almeno due dei seguenti elementi:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e
qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
m) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, e
dell'articolo 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa
e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di
funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale
un'opera iniziata ma non ultimata;
q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 10 del codice;
r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
s) i gruppi di categorie ritenute omogenee sono assimilati alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;
per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di
lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;
t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG;
u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo
dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con
l'acronimo OS;
v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di
sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle
originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e
tecnologiche del progetto.
z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi
convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;
aa) laureato: il soggetto in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio
equiparato per legge;
bb)
procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme
del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il
possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari
per realizzare lavori pubblici;
cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)
nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);
ee)
organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo
denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di
lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma
3, lettere a) e b), del codice;
ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO
9000;
gg) autorizzazione: l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera ee);
hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);
ii)
commissione consultiva: la commissione prevista dall'articolo 40, comma 3, del
codice;
ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III,
il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40,
comma 3, lettere a) e b), del codice;
mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente disciplina nazionale;
nn)
imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
codice;
oo)
impresa assegnataria: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma
1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione
dei lavori;
pp)
casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva;
qq)
garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3,
del codice;
rr)
contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il
lavoro per cui è prestata la garanzia globale;
ss)
garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della
stipulazione del contratto;
tt)
subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese
attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;
uu)
sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante
e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;
vv)
società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene
direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;
zz)
finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di
esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso
ad una società di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la
garanzia dei soci è esclusa o limitata;
aaa) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136.
Ove un unico finanziamento sia rilasciato da più soggetti dovrà essere
identificato e notificato al committente in unico mandatario, che parteciperà al
procedimento.
bbb)
buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente
le caratteristiche di cui all'articolo 297, comma 5, che attribuisce al
possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad
ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande
e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione
di qualsiasi prestazione in denaro;
ccc)
società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni
pasto;
ddd)
esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con
la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
eee)
cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di
emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio
sostitutivo di mensa;
fff)
valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore
aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
indicato sul buono pasto;
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA
Art. 4 Tutela dei lavoratori
(art. 7,
D. M. LL. PP. n. 145/2000)
1.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni certificato o documento di pagamento il responsabile del
procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.
3.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o della verifica di conformità, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Art. 5 Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
(art. 13,
D. M. LL. PP. n. 145/2000)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2.
I pagamenti, di cui al comma 1, fatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile
del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva
(Circolare Ministero del lavoro 12 luglio 2005)
1.
Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che
attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli
adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base
della rispettiva normativa di riferimento.
2.
La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità
contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di
servizi o di forniture.
3.
Le imprese trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all'articolo 38, comma 1 lettera i) del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del
codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative
a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione,
per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.
4.
Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettera c) e lettera d), qualora
tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui
all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative
a forniture e servizi di cui all'articolo 320, comma 2, ovvero tra due
successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni
effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a
centottanta giorni, le imprese affidatane ed i subappaltatori trasmettono ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento,
il documento unico di regolarità contributiva entro i trenta giorni successivi
alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
5. L'impresa affidataria.
trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del
codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).
6.
Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi
dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture, al fine del
rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice,
richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso
di validità.
7.
Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3, e 4, è altresì
richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
8.
L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a
verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7 Sito informatico presso l'Osservatorio
1.
L'Osservatorio pubblica in apposita sezione del proprio sito internet, entro il
termine di due giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici, i
bandi di gara di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali
inviati, esclusivamente in forma elettronica, dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b).
2.
Le suddette modalità di trasmissione ed i formulari standard da utilizzare anche
al fine di garantire una migliore visibilità dei bandi, in linea con i criteri
ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione
digitale, sono resi noti con specifico comunicato del Presidente, inserito nel
sito dell'Autorità.
3.
A tale scopo l'Osservatorio si dota di un idoneo sistema di rilevazione dei
bandi ed avvisi di gara nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai bandi di
gara ed agli avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nonché il testo
integrale degli stessi con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
4.
I dati del sistema sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso
l'Osservatorio, che assume il ruolo di erogatore del servizio di pubblicazione,
cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.
5. La banca dati di cui al comma 4 è disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice. L'accesso
a detti archivi è gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione e
abilitazione dell'utente.
Art. 8 Casellario informatico
(art. 27,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico suddiviso in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è distinta in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate e non qualificate;
in caso di contratti misti, i dati vanno inseriti in tutte e tre le sezioni.
2. Nella subsezione
del casellario relativa alle imprese qualificate esecutrici di lavori pubblici
sono inseriti i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di
rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato, o diplomato universitario o laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa)
ovvero laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni
di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e
inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura
tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione
conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio
precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle
casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) procedure concorsuali pendenti;
p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), compresi i provvedimenti interdittivi
a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
q) sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali
rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati
contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ivi compresi i reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva
2004/18/CE;
r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b);
s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione;
t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del
rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
v) le imprese ausiliate
in possesso dell'attestato SOA, nonché l'elenco dei requisiti di cui
all'articolo 19 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;
z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di
certificazione.
aa)
tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di
qualità aziendale.
3. Nella subsezione
di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati:
a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice;
b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del
codice;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,
di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;
d) le comunicazioni, di cui all'articolo 62, comma 4, da parte dei soggetti
accreditati;
e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6;
f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;
g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA,
ai sensi dell'articolo 83, comma 6;
h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.
4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), z),
nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000
euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3,
lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti
operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori,
forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela
del casellario.
5.
Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio,
entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti
di ordine generale previsti dall'articolo 78.
6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente
integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è
trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del
contratto o dal recesso dal contratto.
7.
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura
centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle
rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, inseriscono nel
casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità:
a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del
codice entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, entro trenta
giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata
aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della
procedura;
c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all'estero, ai sensi
dell'articolo 84, entro trenta giorni dal provvedimento del Ministero degli
affari esteri di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b);
d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal
rilascio dell'attestazione da parte della SOA;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al
comma 6, nel termine ivi previsto;
f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal
codice;
g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), nei termini previsti
dall'articolo 62, comma 4;
h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e) nei termini previsti
dall'articolo 70, comma 6.
8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice.
Inoltre, l'operatore economico può produrre l'originale o copia autentica del
documento direttamente all'Osservatorio, che, previa verifica della sua
autenticità, ne dispone l'inserzione nel casellario.
9.
Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle
sospensioni e alle revoche previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.
10.
I dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a
disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per
l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di
attestazione e di verifica e controllo.
11.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e
le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della
normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Art. 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
(art. 7,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice;
per lavori di importo inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento
è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai
costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
3.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale
e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e
concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo
3, comma 1, lettere 1) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000
euro.
5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 1), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente.
Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
(art. 8,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei
a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa
degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale
ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante
urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del codice, il
documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice
unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili
concernenti il progetto;
d) accerta e certifica anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne;
in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e
definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica
dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti
esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare.
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed
esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un
incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione
aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori;
nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice
la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica sulla base degli atti forniti dal dirigente le situazioni
di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono
affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni
alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli,
le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e
fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi,
curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed
assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed
esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della
concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto
dall'articolo 7, comma 8, del codice;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di
svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori
autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in
corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica, anche sulla base degli atti forniti dal dirigente, negli
interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera 1) e lettera m);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i
presupposti;
z) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, salvo che il soggetto, che nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice
sarebbe deputato a rappresentare il committente, intenda adempiere direttamente
agli obblighi dalle stesse norme previsti.
3.
Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalle leggi
vigenti;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal
coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel
cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di
sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
h) chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine
all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza
dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
i) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, a verificare che l'affidatario corrisponda gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
4.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 273, commi 4 e 5. 1 soggetti affidatari
devono essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari
dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici
nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi
dell'articolo 90, comma 8, del codice.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice
in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
8. Al responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti si applicano, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del R.
D. 13 agosto 1933, nonché l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Entro 60 giorni dall'approvazione, da parte della stazione appaltante, del
certificato di collaudo il responsabile del procedimento rende il conto della
gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del
contratto alla stazione appaltante, la quale lo trasmette, con le proprie
valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ove ha avuto
luogo la stipula del contratto, entro 60 giorni dal ricevimento.
Il conto del responsabile del procedimento è redatto su modello approvato dalla Corte dei conti, sentito il parere dell'Autorità.
Il responsabile del procedimento allega al conto la seguente documentazione:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con
gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV
del codice;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Il responsabile del procedimento ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura
regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di
pagamento emessi al fine della corresponsione all'appaltatore delle maggiori
somme dovutegli in base a quanto previsto dall'articolo 144.
CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Art. 11 Disposizioni preliminari
(art. 11,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro
dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari
al loro soddisfacimento.
2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità e delle proposte di intervento presentate da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale;
ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno
studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2,
del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o
nell'elenco annuale.
3.
Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 128 del codice.
Art. 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari
(art. 12,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
É obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un
accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle
spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma,
destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli
articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione
dei lavori.
2.
I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.
3.
Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.
Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali
(art. 13 e 14,
d. P. R. n. 554/1999)
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio.
Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo
Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è
ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto
ad altri elementi in conformità a quanto disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi.
Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del
programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da
parte del Parlamento.
4.
Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data,
l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del
codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per
ciascun lavoro.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi triennali e gli aggiornamenti annuali al CIPE
entro trenta giorni dall'approvazione del programma o degli aggiornamenti.
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - PROGETTAZIONE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14 Disposizioni preliminari
(art. 15,
d. P. R. n. 554/1999)
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità
tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3.
Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto
disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la
necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell'intervento i livelli di definizione e i contenuti della
progettazione, salvaguardandone la qualità.
4.
Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
5.
Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della
progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e
recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del
lavoro;
b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta , ristretta o negoziata;
c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a
misura;
d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, varrà
adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
6.
Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché
dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da
redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice.
I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.
8.
I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
9.
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico
in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo,
acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti
alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e
delle opere di sistemazione esterna.
10.
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
11.
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella
fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle
zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
12.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti
responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione
fra le varie prestazioni specialistiche.
13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento.
In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi,
tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni
progettuali possibili.
Art. 15 Norme tecniche
(art. 16,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite
dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
Art. 16 Quadri economici
(art. 17,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
1 quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a.
1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.
2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi
i rimborsi previa fattura;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi;
6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,
all'assicurazione dei dipendenti, l'importo relativo all'incentivo di cui
all'articolo 92, comma 4, del codice, nella misura corrispondente alle
prestazione che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nonché le spese
relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in
relazione all'intervento;
8- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12 - I. V.
A ed eventuali altre imposte.
2.
L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani
di sicurezza.
SEZIONE II - PROGETTO PRELIMINARE
Art. 17 Documenti componenti il progetto preliminare
(art. 18,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con riferim
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità
ambientale;
-
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamento ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche,
idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati
grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed
in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare
preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
2.
Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori
pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche,
idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono
redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) è redatto uno schema di contratto.
3.
Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una
concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i
criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare
(art. 19,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento, si articola nei seguenti punti:
A) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla
base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale
migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici,
le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
B) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni
per la prosecuzione dell'iter progettuale;
C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
2.
Nel dettaglio:
A) Scelta delle alternative:
- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.
) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.
) e sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, idrologici, strutturali, geotecnici,
impiantistici, ecc. );
- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo,
funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento
ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della
zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
Ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il
progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le
motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative
anche parziali.
B) Progetto della soluzione selezionata:
- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità
ambientale, ed in particolare:
- l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree
interessate;
- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti
sulle aree o sugli immobili interessati;
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche
in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui
all'articolo 14, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione
ne illustra le caratteristiche architettoniche;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- l'accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei
relativi allacciamenti;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo
il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuati ve, con l'indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
C) Aspetti economici e finanziari:
- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili,
ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
2.
La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
Art. 19 Relazione tecnica
(art. 20,
d. P. R. n. 554/1999)
1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.
Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del
progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva
le scelte tecniche del progetto.
Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a
titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che
devono essere contenuti nella relazione tecnica:
- geologia;
- geotecnica;
- sismica;
- studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
- archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della
verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare
di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali
interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di
cave e discariche;
- espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- architettura e funzionalità dell'intervento;
- strutture ed opere d'arte;
- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- impianti e sicurezza;
- idrologia;
- idraulica;
- strutture;
- geotecnica;
- impianti e sicurezza.
2.
Salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, per interventi
di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene
inoltre:
- dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e
costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da
adeguare/ampliare;
- la destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio
durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
Art. 20 Studio di prefattibilità ambientale
(art. 21,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Lo studio di prefattibilità
ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e
allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative
e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari
dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per
l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si
intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive
tali da mitigare tali impatti.
Art. 21 Elaborati grafici del progetto preliminare
(art. 22,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi
di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con
la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto
disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela
ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non
inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i
lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata
alle dimensioni dell'opera in progettazione:
- carta e sezioni geologiche;
- sezioni e profili geotecnici;
- carta archeologica;
- planimetria delle interferenze;
- planimetrie catastali;
- planimetria ubicativa
dei siti di cava e di deposito;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e
nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a
1:100.000;
- dalla corografìa
contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri
servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela
ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati
esaminati;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle
quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
- dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non
inferiore a 1:10.000/1000;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche
e idrogeologiche in scala non inferiore a 1 : 10.000/1000;
- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico,
delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle
pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in
scala non inferiore a 1:5.000/500;
- carta archeologica in scala non inferiore a
1:25.000; -planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
- corografia in scala non inferiore a
1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito; -planimetria dei siti
di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;
- sistemazione tipo aree di deposito;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere
inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere
una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli
sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche
geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche
geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del
tracciato selezionato;
- dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare
in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
- da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore
ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali
esaminate;
- da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta
valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei
costi dell'opera;
- da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala
adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento
richiede;
- da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio
dell'infrastruttura;
- da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni
in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che
l'intervento richiede;
- da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala
adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.
I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati
su indicazione del responsabile del procedimento.
2.
Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base
di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai
concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:
a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza degli
immobili da ristrutturare;
b) le relazioni geologica, idrologica
e geotecnica delle aree e la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli
immobili da ristrutturare;
c) il piano di sicurezza, sulla base del quale determinare i costi della
sicurezza.
3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari
relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del
codice.
Art. 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
(art. 23,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo
di massima.
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto al precedente articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, le somme a disposizione
della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede
di accertamenti preliminari.
3.
Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico
allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della
connessa gestione, con l'indicazione:
a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143,
commi 6 e 8, del codice;
b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per
consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario,
secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del codice;
c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di
prezzo, dei beni da indicare in conformità a quanto disposto dall'articolo 143,
comma 5, del codice;
d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
4.
Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del
codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va
indicato l'importo delle spese di progettazione.
Art. 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
(art. 24,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il capitolato speciale prestazionale
contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento è suddivisibile,
necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, costituisce
allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.
SEZIONE III - PROGETTO DEFINITIVO
Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo
(art. 25,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano significative differenze tecniche e di costo.
2.
Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici
e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero
studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti secondo quanto
specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare
di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quant
Art. 25 Relazione generale del progetto definitivo
(art. 26,
d. P. R. n. 554/1999)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici
attesi.
2.
In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali
e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle
strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la
funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 27;
in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto
sviluppato in sede di progetto preliminare;
c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono
essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione
della capacità complessiva;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a
soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e
sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle
interferenze medesime;
g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso;
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica; i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo;
riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto
esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi
indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.
Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
(artt. 27 e 28,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto
definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate
- anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto
preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di
costo:
a) Relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica.
b) Relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici.
Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati
ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
interesse.
c) Relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti.
Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una
specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile,
basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che
pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di
eventuali dissesti.
d) Relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati.
Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario
svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione
geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal
fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti.
e) Relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto
preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato
rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela.
f) Relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte;
descrive le caratteristiche funzionali delle opere.
g) Relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate;
individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica
e gli elementi interrelazionali con le opere civili.
h) Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio
e le caratteristiche del progetto.
i) Relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte
j) Relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare.
Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica
progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di
esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) Planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore
a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le
interferenze.
2) Relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze.
3) Progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni
sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di
risoluzione dell'interferenza stessa.
2.
Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni
specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione
esecutiva.
Art. 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
(art. 29,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto
secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 28 Elaborati grafici del progetto definitivo
(art. 30,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare.
Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di
lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze
tecniche e di costo.
2.
Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione
del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo
con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza
non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a
1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico
del sottosuolo;
d) planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifìci circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera
f);
f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è
altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera d);
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze
e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue
eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia
interni che esterni;
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3.
Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere
puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4.
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea
rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle
nuove.
5.
Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva
diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento, da:
Elaborati generali - studi e indagini:
a) Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo
con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più
stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) Corografia di inquadramento 1:25.000;
c) Corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
d) Planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000.
Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche
nelle stesse scale indicate nei successivi punti da m) a p);
e) Carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) Carta geomorfologica
in scala non inferiore a 1:5.000;
g) Carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
h) Profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
i) Profilo geotecnico
in scala non inferiore a 1:5.000/500;
j) Corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
k) Planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
l) Planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
m) Planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve
di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area
urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale,
ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni
sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti
di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente
l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
n) Profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore
1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le
altezze e 1:1000 per le lunghezze;
o) Sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore
ad 1:100;
p) Sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non
inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi.
Opere d'arte
a) Planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a
descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
b) Profilo geotecnico
in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
c) Carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
d) Disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.
Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale
a) Planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
b) Elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione.
Impianti
a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei
diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
c) Sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti
impiantistiche.
Siti di cava e di deposito
a) Planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non
inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
b) Sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
6.
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 9.
7.
I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere
variati su indicazione del responsabile del procedimento.
Art. 29 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
(art. 31,
d. P. R. n. 554/1999)
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto.
I calcoli preliminari delle strutture comprendono i criteri di impostazione del
calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi
strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le
altre categorie di opere.
2.
I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli
eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le
apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
3. I calcoli preliminari di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la
relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a
consentirne la piena leggibilità.
Art. 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
(art. 32,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto.
Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo
estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni
dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 31 Piano particellare di esproprio
(art. 33,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il piano particellare
degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto
in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e
gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e
di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2.
Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento.
3.
Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato
dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4.
Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in
base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
5.
Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a
lui imputabili.
Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
(art. 34,
d. P. R. n. 554/1QQ9, art 5, comma 1, D. M. LL. PP. n. 145/2000)
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari.
Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o dai
listini ufficiali vigenti nell'area interessata.
2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante
analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per
cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari
esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
3.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione
definitiva o la garanzia globale, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di
sede dell'appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica
di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
sono eluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o
del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio
delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
5. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata e la progettazione è affidata a progettisti esterni,
i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
6.
Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in
un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.
7.
Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo
le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di
rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori
oppure a 150.000 euro da dichiarare subappaltabili o scorporagli a scelta del
concorrente;
c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11
del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il 15%.
Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti
dell'aggregazione all'ufficio competente della stazione appaltante per la
redazione del bando di gara, coordinato e verificato dallo stesso responsabile
del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera
d) del presente regolamento.
SEZIONE IV - PROGETTO ESECUTIVO
Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo
(art. 35,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio del permesso di costruire o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93,
comma 2, del codice, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti
e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare
di esproprio.
Art. 34 Relazione generale del progetto esecutivo
(art. 36,
d. P. R. n. 554/1999)
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la
relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di
presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato;
la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche
effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di
imprevisti.
Art. 35 Relazioni specialistiche
(art. 37,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche
contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali
indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto
definitivo.
2.
Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese
necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici
e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo
alle opere a verde.
3.
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo
(art. 38,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono
costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli
elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei
lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di
progettazione esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di
cui all'articolo 14, comma 9;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali
e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
2.
Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
(art. 39,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2.
I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3.
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di
esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di
stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso,
nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5.
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
6.
Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non
inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;
resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7.
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8.
Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non
inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con
le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari ed apparecchiature.
9.
I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere
variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.
Art. 38 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
(art. 40,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del
procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici.
Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di
conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da
un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte
alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
4.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.
6.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del
suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il
valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8.
In conformità di quanto disposto all'articolo 14, comma 4, il programma di
manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'appaltatore in
sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal
direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle
prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori
medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto
della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle
modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle
attrezzature e degli impianti.
9.
Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il
potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93,
comma 2, del codice.
Art. 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
(art. 41,
d. P. R. n. 554/1999)
1. 1 piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione
dell'intervento o delle fa3Ì del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteri «stieVie delle
attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni
relative alla gestione del cantiere.
Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle
prescrizioni in esso contenute.
3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice.
Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le
diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
Art. 40 Cronoprogramma
(art. 42,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso
di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per
ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2.
Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il
cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Art. 41 Elenco dei prezzi unitari
(art. 43,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi
facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi
adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32,
integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 42 Computo metrico estimativo e quadro economico
(art. 44,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico-estimativo
redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e
delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavui aziuni, dedotto dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.
Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci
dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della
definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera s).
3.
Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle
opere di cui all'articolo 14, comma 9;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,
come da piano parti celiare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
Art. 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
(art. 45,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le
clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- oneri a carico dell'appaltatore;
- contabilizzazione
dei lavori a misura e a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- modalità di soluzione delle controversie.
2.
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche;
esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali,
la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove
di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei
lavori, sentito il progettista, per assidui cune la rispondenza alle scolte
progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
Il piano deve definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed
i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo).
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8.
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del
codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
É in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
11.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di
cui all'articolo 40.
CAPO II - VERIFICA DEL PROGETTO
(artt. 46, 47 48 e 49, d. P. R. n. 554/1999)
Art. 44 Ambito di applicazione
1.
Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli
articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice.
Art. 45 Finalità della verifica
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,
normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento
preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli
già approvati.
2.
La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 49, accerta in
particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
e
c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità
dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità
delle opere, ove richiesto.
Art. 46 Accreditamento
1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO
9001.
Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
1.
La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione
attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero
attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai
sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.
2.
Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei
progetti, sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B.
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1. l'unità tecnica di cui alla lettera a);
2. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni;
3. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema
interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da
progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché
non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della
stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di
qualità.
3.
Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si
intende:
a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO
9001;
b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore
alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, un sistema
di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.
4.
Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli
uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema
di controllo interno di cui al precedente comma 3.
5. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO
9001.
6. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
1.
Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché
nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7,
del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del
procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della
progettazione, ai seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. 1 predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità;
i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione
dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità
di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto
negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì
impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla
conclusione dell'incarico;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni
di euro:
1. ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
2. ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice , per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. 2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice , per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO
9001.
3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici può accreditare gli
Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI,
al codice.
4.
Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei
servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante
come previsto all'articolo 50.
Art. 49 Disposizioni generali
1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso strutture esterne alla stazione appaltante.
In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione
appaltante di cui all'articolo 47, al personale dipendente spetta un compenso,
rapportato alla predetta Tabella B6, nella misura individuata da ogni stazione
appaltante.
2.
L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di
verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora
sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata
unitariamente.
3.
Il responsabile del procedimento, nel bando e nella lettera di invito,
individua, secondo quanto previsto ai successivi articoli 52 e 53 le modalità di
verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto
affidatario lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla
progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.
4.
Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
5.
L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per
il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima,
della direzione lavori e del collaudo.
6.
Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto
incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli
seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando
complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto
previsto al comma 1, primo periodo.
7.
Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza
assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.
Art. 50 Requisiti per la partecipazione alle gare
1.
1 requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi
di verifica, realizzati negli ultimi cinque
anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte
l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla Legge 2 marzo 1949, n.
143.
2.
Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il
requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad
attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui
alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione
di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o
collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica
da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa),
abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al
relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati
dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo
54, comma 7.
4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h),
del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera
b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50%, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle manda
5.
Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver
partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della
progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
6.
Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l'esclusione per
cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del
responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.
Art. 51 Procedure di affidamento
1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II,
con esclusione dell'articolo 273, commi 1, 2, e 3.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 1, avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente,
ovvero
un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del
codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.
Art. 52 Criteri generali della verifica
1.
Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase,
in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti
del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità;
intendendosi per:
a) affidabilità:
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di
riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle
elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per
l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati
previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'esaustività
delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'esaustività
delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di
incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione
dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio
di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2.
la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento
ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito
specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
j. inquinamento;
k. durabilità e manutenibilità;
l. coerenza dei tempi e dei costi;
m.
sicurezza ed organizzazione del cantiere.
Art. 53 Verifica della documentazione
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II,
capo I, del presente regolamento per ciascun livello della progettazione.
2.
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la
loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello
studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con
i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano
coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di
progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano
esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali
e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più
critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano
coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali
e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano
coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie
lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della
stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o
dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali
non sia disponibile un dato nei prezzari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le
analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale
e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o
per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la
categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta
dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie
con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano
riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli
siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano
l'obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità
dell'opera;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a
quanto previsto dall'articolo 16;
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge
previste per il livello di progettazione.
Art. 54 Estensione del controllo e momenti della verifica
1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi;
il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione,
autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento;
il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione
appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3.
In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di
casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono
essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a
comparazione".
4.
Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo
successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione
della documentazione progettuale già esaminata.
5.
Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica,
possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di
verifica delle offerte anomale in sede gara e delle perizie di variante in corso
d'opera.
6.
Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la
redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti
del soggetto preposto alla verifica.
7.
Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze
dell'attività svolta e accerta l'avvenuta attestazione, di cui all'articolo 106,
comma 1.
Art. 55 La validazione
1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni
del progettista.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto
previsto nel proprio ordinamento.
3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione
del progetto posto a base di gara.
Art. 56 Le responsabilità
1.
Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto
incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo
di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o
in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della
stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura
assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per
danno erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione
del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla
procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici
dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti
responsabilità.
Art. 57 Le garanzìe
1.
Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data
di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile
professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello
svolgimento dell'attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza
deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione:
1. non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per
lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1,
lettera c) del codice;
2.
non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1. 500.000 euro,
nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore
a 1. 500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di 2.
500.000 euro.
b) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica sia coperto da una
polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell'amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto;
il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto
esterno.
Art. 58 Conferenza dei servizi, acquisizione dei pareri e validazione
(artt. 9 e 49,
d. P. R. n. 554/1999)
1. La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto.
La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del
progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.
2.
Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le
amministrazioni rendono disponibile il progetto, secondo le modalità stabilite
da ciascuna amministrazione.
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione dei lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare;
il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
4. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui al comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione
di cui all'articolo 55.
5. Avvenuta la validazione
del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le
modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase
dell'affidamento dei lavori.
Art. 59 Verifiche dei progetti relativi ai lavori riguardanti i beni culturali
1. Per i progetti relativi ai lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, del codice, concernente i contratti relativi ai beni culturali, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo in quanto compatibili con le disposizioni della predetta parte II, titolo IV, capo II
del codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2.
Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), il
responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica,
avvalendosi:
a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche
decorate:
1. del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202,
comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista
dell'intervento da attuare;
2. ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di restauratore in possesso
di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che
non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1. qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la
scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non
abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2. ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa),
in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con
l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
c) nei casi di lavori di scavo archeologico:
1. qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la
scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non
abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2.
ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di
specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non
abbia partecipato alla redazione del progetto.
3. Alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice.
Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono,
altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di
cui all'articolo 50, comma 3.
4.
Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica
riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento
dei lavori.
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60 Ambito di applicazione
(art. 1,d.
P. R. n. 34/2000)
1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III
del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all'
articolo 40 del codice.
2.
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati
dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
3.
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 61, commi 6 e 7, l'attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III
del presente titolo.
Art. 61 Categorie e classifiche
(art. 3,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, per prestazione
di lavori pubblici affidati in concessione e per prestazioni di progettazione e
costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite,
secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara.
3.
Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4.
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I - fino a euro 258.000
II - fino a euro 516.000
III - fino a euro 1.033.000
III-bis - fino a euro 1.500.000
IV - fino a euro 2.582.000
IV-bis - fino a euro 3.500.000
V - fino a euro 5.165.000
VI - fino a euro 10.329.000
VII - fino a euro 15.494.000
VIII - oltre euro 15.494.000
5.
L'importo della classifica Vili (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti
di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica Vili, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara;
il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4,
ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
7.
Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del
codice, devono presentare la documentazione, richiesta per la qualificazione ai
sensi del presente titolo ovvero per la qualificazione alla singola gara ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre.
Art. 62 Sistema di qualità aziendale
(art. 4,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
2.
La certificazione del sistema di qualità aziendale si intende riferita agli
aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla
globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della UNI CEI EN ISO/
IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
4. 1 soggetti accreditati di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, la revoca della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.
Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA.
5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)
CAPO II - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
Art. 63 Commissione consultiva
(art. 5,
d. P. R. n. 34/2000)
1. La commissione consultiva, del cui parere si avvale l'Autorità ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ee),
nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi
nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di
qualificazione, è composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, con funzioni di
Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato
dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal
Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro
competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro
competente;
h) tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i) due rappresentanti dei Comuni designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province
d'Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle
associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per
i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
le associazioni inviano all'Autorità l'elenco dei nominativi, preventivamente
individuati, sottoscritto congiuntamente dalle stesse associazioni.
2.
Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell'Autorità.
3.
La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), 1), m) e n)
del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo
al funzionamento della commissione.
4.
La commissione è convocata dal Presidente dell'Autorità, con preavviso di almeno
quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.
Per la partecipazione alle attività della commissione è stabilito un compenso
nella misura determinata dall'Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 64 Nomina dei componenti della commissione
(art. 6,
d. P. R. n. 34/2000)
1. 1 membri della Commissione sono nominati dall'Autorità e durano in carica per
un triennio.
2.
In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico
per qualsiasi altro motivo, l'Autorità provvede alla loro sostituzione con le
stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero
rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 65 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli
(art. 7,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione";
la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e successive modificazioni.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.
É fatto divieto alle SOA, pena la revoca dell'autorizzazione, di erogare servizi
alle imprese di qualsiasi natura, direttamente ovvero a mezzo di società
collegate o convenzionate.
4.
La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in
presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate
secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del
principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5.
Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal
loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6.
Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed
assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci
diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67,
comma 2 sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o
sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale,
o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o
indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2 si
siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o
indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2
abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste o abbiano utilizzato documentazione dell'impresa, di
cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.
7.
Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA,
sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza a carico delle SOA
delle condizioni di cui al comma 6, l'Autorità può richiedere, indicando il
termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle
società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione
riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
8.
Le SOA comunicano all'Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi,
l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni
di cui al comma 6.
Art. 66 Partecipazioni azionarie
(art. 8,
d. P. R. n. 34/2000)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonché le
regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 63, comma 1, lettera n), e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è
ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da
parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3.
Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o
indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva
comunicazione all'Autorità.
4.
Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie
trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 65, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta
fino al relativo adempimento.
6.
Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato
all'Autorità e alla SOA.
7.
L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA,
nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare
della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o
compromettere il requisito di indipendenza.
Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA
(art. 9,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
L'organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico -finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità;
il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle
vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa),
di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in
economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso
di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori
pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore,
assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Il personale delle SOA è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno;
gli stessi nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo
65, comma 6.
3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto;
la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa
l'Autorità.
4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa
l'Autorità.
5.
Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle
informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità.
Art. 68 Rilascio della autorizzazione
(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione
dell'Autorità.
2.
La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali
situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne
fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 65, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2,
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali
rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma
2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a
quanto stabilito dall'Autorità, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività
di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a
sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il tempo necessario all'Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si
computa nel termine.
4.
Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova
istanza.
Art. 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
(art. 11,d.
P. R. n. 34/2000)
1.
L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere
l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice.
Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 70 Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
(art. 12,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 2 del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare
in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice
e dal presente titolo ;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate
dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 78.
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione
prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).
2.
Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della
qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario,
quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle
trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati
della camera di commercio, industria e artigianato.
3. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
L'attività di promozione commerciale delle SOA è svolta unicamente dal proprio
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C.
Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività
è ridotto del 50%.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R. I.
D. ) per l'intero corrispettivo.
6.
Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le
attestazioni secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.
Art. 71 Vigilanza dell'Autorità
(artt. 14 e 16
d. P. R. n. 34/2000)
1.
L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila
sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche
senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario,
controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede
di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di
interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 62, e nel capo III
del presente titolo.
d) applichino le tariffe di cui all'allegato C;
e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo
71.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.
Sull'istanza di verifica l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a
mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede
entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal successivo comma
3.
3. L'Autorità, sentita l'impresa richiedente, la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni.
L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la
SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel
termine assegnato, l'Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA
e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio
alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e
all'impresa interessata.
4.
L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di
attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa
Autorità.
5.
L'Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti
stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese
interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data
di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.
Art. 72 Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA
1.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, lettera
f-bis), del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentita
l'Autorità, sono disciplinate le modalità per assicurare l'azione coordinata in
materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, con
l'ausilio dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.
822, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65,
comma 7 e 66, comma 5, nel termine indicato dall'Autorità stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 65, comma 8, 67 commi 3 e 4 e 73,
comma 4, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della
documentazione di cui al comma 8 del presente articolo.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.
545 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i
documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni
previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento
di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f);
c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di
documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al
comma 8 del presente articolo;
e) inadempimento per quanto previsto all'articolo 77, comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, commi 6 e 7;
g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e
h);
3.
L'applicazione ripetuta ovvero cumulata delle sanzioni di cui ai commi 1 o 2 può
comportare la sospensione per un periodo fino a centottanta giorni ovvero la
revoca dell'autorizzazione.
4.
É inoltre disposta la revoca dell'autorizzazione in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 65, 66, 67
e 70, comma 3;
b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla
autorizzazione;
c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al successivo comma 8, primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione
di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b).
5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di revoca di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'Autorità, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi che precedono. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni
ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta
giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
6. L'Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti;
il termine per le pronuncia da parte dell'Autorità rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
7.
Nelle ipotesi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento
o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad
imprese, non soggette ad indagini da parte dell'Autorità, sono valide a tutti
gli effetti.
8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di revoca, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata.
Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata
dall'impresa, o in caso di inerzia dall'Autorità, entro novanta giorni dalla
data di indicazione.
9.
In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione SOA, l'Autorità non concede
il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
1.
La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni,
implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25. 822.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno.
Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere
inadempiente, l'Autorità procede alla revoca dell'attestazione.
3. L'Autorità procede a revocare la sospensione, di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità;
resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine;
l'Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51. 545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79;
si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
Art. 75 Attività delle SOA
1.
Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, le SOA, qualora
ritengano che possano sussistere attestazioni rilasciate da altre SOA in modo
non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiedono la documentazione
e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 78 e 79.
2.
Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie
valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire
l'attestazione, ne informa l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle
disposizioni del presente titolo.
3.
L'Autorità, valutato quanto rappresentato dalla SOA, sanziona, ai sensi
dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei
requisiti prescritti e revoca l'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo
6, comma 7, lettera m), del codice.
4.
Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la
stessa informa l'Autorità che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.
CAPO III - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
Art. 76 Domanda di qualificazione
(art. 15,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II,
le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di
cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.
2.
L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare
apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il
certificato della camera di commercio, industria e artigianato dal cui oggetto
sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e
specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo
complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la
SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della
stessa.
4.
Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio
dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende
conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la
medesima SOA o con un'altra autorizzata.
6.
Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza
sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio
dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione;
dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal
comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione;
dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a
tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorità.
9.
In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di
azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione
dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
10.
Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto
richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un
soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o del suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione.
Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale
o del suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione
relativa all'attività ceduta non prima di cinque anni dall'atto di cessione.
12.
Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati
dalle imprese, entro trenta giorni, all'Autorità e alla Camera di commercio,
industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 2556 del codice civile.
Art. 77 Verifica triennale
(art. 15 bis,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. La data di stipula del contratto non può essere antecedente a novanta giorni la data di scadenza della verifica triennale.
Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di
validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo
che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione
della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui la SOA sia sottoposta ad un provvedimento di sospensione ovvero di revoca, l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA.
La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la
documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti, o complessivamente non superiore a quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo
complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è
tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma
7.
4. 1 requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli
previsti dall'articolo 78.
5.
I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono
quelli previsti dall'articolo 62 e dall'articolo 79, comma 2, lettera a) e
lettera c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione.
Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate
dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione;
ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa
decorre dalla data di adozione della verifica.
8.
L'Osservatorio provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario
informatico.
Art. 78 Requisiti d'ordine generale
(art. 17,d.
P. R. n. 34/2000)
1.
I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli
previsti dall'articolo 38, commi 1 e 3, del codice.
2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione.
Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e
impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta
di ogni altro tipo di società o di consorzio.
4. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39, del
d. P. R. 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 79 Requisiti di ordine speciale
(art. 18,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
1 requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2.
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83,
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo
2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore
positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati
in conformità alle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f) del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati
in conformità alle direttive europee e le relative note di deposito o con le
dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i
soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5.
La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'articolo 87;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta;
gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
6.
L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori
previsti dall'articolo 83, comma 4.
7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da laureati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), ovvero da laureati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla III classifica, in tre per le imprese qualificate nella classifica Ili-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. 8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. 9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati
in conformità alle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché
con il libro dei cespiti.
10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), ovvero laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, o diplomato universitario o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
La dichiarazione è corredata dal documento unico di regolarità contributiva in
corso di validità.
12.
Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il
costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma
4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio
annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti
consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione. 15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata
vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora
la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto
del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto
della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente.
16. Per la qualificazione nella categoria OG
11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di
opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nella
tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei
requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo
corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 50% - categoria OS 5: 50% - categoria OS 28: 70%
- categoria OS 30: 70%.
L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di lavori relativi alla categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30;
l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così
individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata
dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11 :
- categoria OS 3: 10% - categoria OS 5: 5% - categoria OS 28: 25%
- categoria OS 30: 25%. 17.
Per i lavori della categoria OS 12-A aggiudicati o subappaltati a decorrere dal
1 gennaio 2008, ai fini del collaudo, le imprese presentano una dichiarazione
del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio
e installazione degli stessi.
18.
La falsità della documentazione, di cui ai requisiti di ordine speciale previsti
dal presente articolo, nonché la falsità dei dati riportati nel certificato di
esecuzione dei lavori di cui all'allegato B, presentati dall'impresa alla SOA,
ancorché ininfluente per la specifica categoria richiesta, comporta la revoca
dell'attestazione da parte della SOA ovvero dell'Autorità in caso di inerzia
della SOA.
19. Per i lavori relativi alle categorie OG
2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del
codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei
requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
20. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera uh relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro matricola, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica il numero degli operai è incrementato di una unità.
La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti
collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con
patentino certificato.
Art. 80 Incremento convenzionale premiante
(art. 19,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo
59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello
stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo
bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale
richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5;
le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell'esercizio;
c) indice di economicità,
costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui
all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi
tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non
inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, dei valori degli importi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b)
e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la
dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.
2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassifìcato
e vidimato da un professionista abilitato.
3 Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 79, comma 2, lettera b) e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule CI e C2 il valore 30 con il valore 39. Gli importi così figurativamente rideterminati
valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.
4.
L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o
conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
76, comma 10.
Art. 81 Consorzi stabili
(art. 20,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti
dall'articolo 36, comma 7 del codice.
Art. 82 Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
(art. 21,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni
accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di
sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2.
Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti
a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b).
Art. 83 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
(art. 22,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
La cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli
importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono
quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
2.
I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati
ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi
eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o
per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del
contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo II,
del codice, inerente i contratti relativi ai beni culturali, eseguiti per conto
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti
privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti.
5. 1 certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio.
L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
6. Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, entro trenta giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio.
L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice.
Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di
lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico
di cui all'articolo 8.
8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di
disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione
appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
(art. 23,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all'Unione Europea, la certificazione rilasciata dal
committente, il cui contenuto è verificato dal consolato competente che lo
trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri
che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8,
secondo le modalità stabilite dall'Autorità, ed il certificato di collaudo,
laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
tale attestazione è verificata dalla competente struttura centrale del Ministero
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui
all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'Autorità;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art. 85 Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice
(art. 24,
d. P. R. n. 34/2000)
1.
Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di
subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A;
l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo
delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta;
l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per
la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II
del codice, inerente i contratti relativi ai beni culturali sono utilizzati ai
fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente
eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
(art. 25,
d. P. R. n. 34/2000)
1. L'attribuzione delle categorie di qualificazione, individuate dalle tabelle di cui all'allegato A relative ai lavori eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara, eventualmente aggiornate in forza degli atti aggiuntivi, e risultanti nel quadro C dell'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento rilasci il certificato di esecuzione lavori per categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara e da eventuali atti aggiuntivi, o qualora la SOA nella attività di attestazione attribuisca qualificazione difforme dal contenuto del certificato di esecuzione lavori, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51. 545.
La SOA è comunque tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze
riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70,
comma 1, lettera f).
2.
Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del
presente regolamento, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti
rispettivamente da quanto contabilizzato e dal contratto di appalto o altro
documento di analoga natura, l'importo è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all' allegato A.
3.
Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a
parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di
prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura
del 100%.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C. T. N.
), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.
C. ) e maggiorato del 25%.
5.
Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi
all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto
approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
6.
Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla
documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché dalle fatture
corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.
7.
Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2
l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori:
a) nel caso di lavori afferenti ad edilizia abitativa, rilasciata dal committente originario e sottoscritta dal direttore dei lavori;
i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali
subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista
al punto b);
b) nel caso di lavori non afferenti ad edilizia abitativa, rilasciata dal
committente e sottoscritta dal direttore tecnico.
Nel caso indicato al comma 3, la certificazione di cui alle lettere a) e b) del
presente comma è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
8.
Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di
imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è
attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio
ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste
dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del
consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di
esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia
precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato
esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente
periodo.
Art. 87 Direzione tecnica
(art. 26,
d. P. R. n. 34/2000)
1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.
La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. 1 soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di laurea ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio
tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero
il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita
nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei
lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo II del codice, inerente i contratti relativi a beni culturali, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti t
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita.
La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e
specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore
tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5.
Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti,
si dispone:
a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti,
connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6.
Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione
conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l'impresa
provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio
entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Art. 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione SOA mediante avvalimento
1.
Il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice, deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
2. L'impresa ausiliata, per l'ottenimento dell'attestazione, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata
per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante
avvalimento.
3. L'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata
hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese
sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile, e di comunicare alla
SOA e all'Autorità entro 15 giorni il venire meno di tale rapporto di controllo,
ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle
risorse di cui al comma 2.
4. Entro il successivo termine di 15 giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 3 e revoca, entro lo stesso termine, l'attestazione dell'impresa ausiliata.
5. L'impresa ausiliata,
per conseguire la qualificazione, deve possedere:
a) i requisiti di cui all'articolo 78 in proprio;
b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i requisiti resi
disponibili dall'impresa ausiliaria.
6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.
7. Le SOA attestano le imprese ausiliate
utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato
dall'Autorità che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50
del codice.
Art. 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
1.
L'Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal
presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni
rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.
2.
Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il
rilascio delle stesse.
Art. 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro
(art. 28,
d. P. R. n. 34/2000)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico -
organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da
stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non deve essere richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso
dei requisiti.
2. Per i lavori sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo II del codice, inerente i contratti relativi a beni culturali, nonché per gli scavi e per quelli agricolo-forestali
le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che
si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.
3. 1 requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 91 Revoca dell'attestazione di qualificazione
1. Qualora l'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, sia revocata dalla SOA o dall'Autorità, la stessa Autorità provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 8.
Qualora l'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 186
e 192 del codice, sia revocata dal Ministero delle infrastrutture, lo stesso
provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico.
2.
Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti e i soggetti
aggiudicatori verificano, attraverso il casellario informatico di cui
all'articolo 8 e il sito del Ministero delle infrastrutture, che non sia
intervenuta, nei confronti dell'appaltatore, la revoca dell'attestazione di
qualificazione ai sensi dell'articolo 135, comma I-bis, del codice.
CAPO IV - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI
Art. 92 Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
(art. 95,
d. P. R. n. 554/1999)
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporatali per i singoli importi.
I requisiti relativi alle categorie scorporatali non posseduti dall'impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) e f) del codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) e f) del codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporagli non assunte da imprese
mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
4.
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento
temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5.
1 requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53,
comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per
prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato
in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice, e sono
costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:
a) dai requisiti indicati all'articolo 275 qualora l'importo delle spese di
progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;
b) dai requisiti indicati all'articolo 279, qualora l'importo delle spese di
progettazione sia inferiore a 100.000 euro.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono
possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso
l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), c), f), g) e h), del
codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio
staff di progettazione.
Art. 93 Società tra imprese riunite
(art. 96,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società
anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi del codice.
3.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento; la società non può conseguire la qualificazione.
Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita
anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5.
Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti
alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione
alla società stessa.
Art. 94 Consorzi stabili di imprese
(art. 97,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
I consorzi stabili di imprese di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e
36, del codice, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza
che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi
nei confronti della stazione appaltante.
2.
I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3.
Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma
il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti i
soggetti partecipanti.
4.
Alle imprese consorziate si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37
del codice e dall'articolo 91 del presente regolamento per le imprese mandanti
dei raggruppamenti temporanei di impresa.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati.
Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
Art. 95 Requisiti del concessionario
(art. 98,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione
di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e
dal precedente articolo 79, comma 7, con riferimento ai lavori direttamente
eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per
l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
2.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione,
deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma
1, lettere a), b), c) e d).
4.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1,
lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o
dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 92, comma 2.
Art. 96 Requisiti del promotore e attività di asseverazione
(art. 99,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153 del codice, oltre ai
soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 1, lettera f), del codice, i
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno
pari a quello oggetto della proposta.
2.
Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali
comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti
di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95.
Detti requisiti devono essere posseduti dal promotore al momento dell'indizione
della gara di cui all'articolo 155 del codice.
4.
L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal promotore ai
sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi
economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle
fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare
flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di
convenzione.
5.
La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno
sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini
dell'asseverazione:
a) prezzo che il promotore intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;
b) prezzo che il promotore intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice
per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
c) canone che il promotore intende corrispondere all'amministrazione;
d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della
gestione;
e) durata prevista della concessione;
f) struttura finanziaria dell'operazione;
g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con
riferimento alle tariffe.
TITOLO IV - MODALITÀ' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Art. 97 Domanda di qualificazione
(art. 2,
d. m. 27 maggio 2005)
1. Le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse quelle a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di progetto e simili, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo 186, presentano la relativa domanda inviandola, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta dall'articolo 100 al 103 del presente regolamento, esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle infrastrutture - Sistema di qualificazione dei contraenti generali. La domanda deve essere compilata su modello conforme all'allegato E (composto da fax simile domanda e autocertificazione), ed assume contestualmente, ai fini di semplificazione del conseguente procedimento amministrativo, valore di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. 2. Il responsabile del procedimento del Ministero delle Infrastrutture effettua i controlli di cui all'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza di cui al comma successivo. Ricevuta la domanda, il responsabile del procedimento procede a verificare la completezza della medesima, e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. 3.
I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del
contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e
conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee
misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
Art. 98 Procedimento e rilascio della attestazione
(art. 3,
d. m. 27 maggio 2005)
1. Il responsabile del procedimento accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei sottoindicati
requisiti:
a) sistema qualità aziendale, di cui all'articolo 187, comma 1, lettera a) del
codice;
b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice. La dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è richiesta alle imprese che documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi della parte II, titolo III del presente regolamento, in corso di validità;
c) requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189 del codice.
Nei casi di cui alla precedente lettera b) e all'articolo 189, comma 5, del codice, la validità dell'attestazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture non può essere superiore a quella dell'attestazione SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che l'impresa interessata provvede a comunicare al responsabile del procedimento.
In tal caso l'attestazione rilasciata dal Ministero prosegue nella sua validità
sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti.
2. Ove il responsabile del procedimento rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, ne fa motivata richiesta all'impresa.
La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei
chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la
decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 97, comma 1.
3. Il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 97, comma 2, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 2, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il responsabile del procedimento procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di "contraente generale" da parte dell'impresa. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'Autorità.
Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico
Ministero delle infrastrutture.
4. Il responsabile del procedimento provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture, cessa comunque di avere validità ove l'impresa cui è stata rilasciata venga a perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il responsabile del procedimento cura le conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'Autorità, e si assicura, altresì, ch
5.
Nel caso l'impresa già qualificata intenda richiedere la variazione della
classifica attestata, la medesima può presentare la relativa domanda intesa ad
attivare, ai sensi dell'articolo 97, un nuovo procedimento di rilascio
dell'attestazione per la nuova classifica .
6. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'impresa interessata può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti
Art. 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
(art. 4,
d. m. 27 maggio 2005)
1.
Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di
cui all'articolo 98, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente
la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo
97.
2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalità di cui all'articolo 98.
Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2.
Art. 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola informa di società commerciale o cooperativa
(art. 5,
d. m. 27 maggio 2005)
1.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla
domanda deve essere unita la seguente documentazione:
a) Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001;
b) Per i requisiti di ordine generale:
b.
1) Documenti relativi alla società:
- Certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico delle imprese, di cui agli articoli 2188 e ss.
del codice Civile, istituito presso le Camere di Commercio, completo di
attestazione antimafia.
- Certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello
stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e
l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità
in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave
nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell'attestazione di qualificazioni, di cui all'articolo 38, comma
1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice.
b.
2) Documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti
di rappresentanza, direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di
progetto) :
- certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione
Europea, o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel
caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione
Europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la
traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza
di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il soggetto interessato deve
provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione
comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale ai fini della
prestazione lavorativa;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47
e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato a pena , anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se è stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario.
Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve
concernere anche l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni
da parte della locale giurisdizione penale, o autorità corrispondente.
2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.
2), si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
al direttore tecnico ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si
tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3.
In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per
qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data
della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai commi
precedenti può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di
detta attestazione SOA, nei limiti indicati dall'articolo 98, comma 1.
4.
Per i requisiti di ordine speciale devono essere allegati i seguenti documenti:
c.
1) Adeguata capacità economica e finanziaria:
- Bilanci consolidati relativi agli ultimi 3 anni, in copia autentica. Ai
bilanci deve essere unita una analisi di commento, rilasciata nella forma di cui
all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono
responsabilità solidale con il legale rappresentante dell'impresa, in ordine
alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2, lettere a) e
b), del codice;
c.
2) Adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:
- Il possesso di detta idoneità è dimostrato dalla presentazione di certificati lavori redatti in conformità del modello di cui all'allegato XXII
al codice, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 189, comma
3, del codice. Sino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni
SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a
mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui
all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto
dall'articolo 189, comma 5, del codice;
c.
3) Adeguato organico tecnico e dirigenziale:
- estratto autentico del libro matricola, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto; per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F; certificato del titolo di studio dei direttori tecnici in conformità all'articolo 87, comma 2. Nel cas
Art. 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile
(art. 6,
d. m. 27 maggio 2005)
1.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento,
in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda
deve essere unita la seguente documentazione:
a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001;
qualora non posseduta dal consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei
consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione.
b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del
codice, deve essere dimostrato sia dal consorzio che da ciascuna delle
consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100,
commi 1 e 2.
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante
la presentazione da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di
cui all'articolo 100, comma 4.
2.
In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte delle imprese
consorziate, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica,
rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione
del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la
produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità
di cui all'articolo 98, comma 1.
Art. 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
(art. 7,
d. m. 27 maggio 2005)
1.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento,
in caso di consorzio di cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla
domanda deve essere unita la seguente documentazione:
a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001 ;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del
codice, deve essere dimostrato dal consorzio mediante la presentazione dei
documenti di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio dei documenti di cui all'articolo 100, comma 4, punto ci) e c.
2), e da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 4, punto c.
3).
2.
In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi
categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della
domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può
essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione
SOA , nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1.
Art. 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 8,
d. m. 27 maggio 2005)
1.
Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del
codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale
secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture,
devono presentare la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 97, ed
allegare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che
ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
2.
Qualora le imprese di cui al comma 1 intendano qualificarsi alla singola gara,
producono la documentazione, di cui all'articolo 47, comma 2, del codice,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che
ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Art. 104 Ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione
(art. 9,
d. m. 27 maggio 2005)
1.
I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione o di diniego
dell'attestazione, devono essere presentati entro il trentesimo giorno dalla
comunicazione di cui all'articolo 98, comma 3.
2.
La decisione in ordine al ricorso viene adottata con decreto del Ministro delle
infrastrutture, sulla base delle risultanze dell'esame compiuto dalla
commissione di cui all'articolo 192, comma 5, del codice.
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - APPALTI E CONCESSIONI
SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 105 Appalti di lavori - contratti a corpo e a misura
(art. 19, commi 4, 5 e 5-bis, legge n.
109/1994)
1. I contratti di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a) del codice, sono stipulati a corpo ovvero a corpo e misura, secondo quanto disposto dal precedente articolo 43, comma 9.
I contratti di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del
codice sono stipulati a corpo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2.
É in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura:
- in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 43, comma 9, i contratti
di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro;
- tutti i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti
alle opere di consolidamento dei terreni.
3. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'awenuta
redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
Art. 106 Disposizioni preliminari
(art. 71,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta vali
dazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del
responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in
merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno,
al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui
non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altr
3.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna in via
d'urgenza dei lavori, se il responsabile del procedimento e l'impresa
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a),
b) e c).
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative
e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in
essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
(art. 72,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A.
Le categorie di opere generali e specializzate richieste dall'impresa alla SOA
sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e
artigianato.
2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito sinteticamente descritte e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG
o OS qui riportato:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni culturali mobili, di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e librario- acronimo OS 2- A e OS 2-B.
b) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti idrosanitari,
del gas, antincendio, di cucina e di lavanderia - acronimo OS 3;
c) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto -
acronimo OS 4;
d) la fornitura, l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione
- acronimo OS 5;
e) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi - acronimo OS 30;
f) i rilevamenti topografici speciali le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; e le indagini geognostiche
- acronimo OS 20;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi, - acronimo OS 21; h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi - acronimo OG
12;
i) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di dispositivi strutturali,
giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici - acronimo OS
11 ;
l) la produzione in stabilimento industriale e la posa in opera di strutture e
di elementi prefabbricati in cemento armato normale e precompresso - acronimo OS
13;
m) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione dell'armamento ferroviario -
acronimo OS 29;
n) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione degli impianti per la trazione elettrica - acronimo
o) la costruzione, e la manutenzione degli impianti di trattamento rifiuti -
acronimo OS 14 ;
p) la costruzione e la manutenzione degli impianti di potabilizzazione
e depurazione - acronimo OS 22;
q) la fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti termici e di
condizionamento – acronimo OS 28;
r) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici, tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui ai precedenti punti b), d), c) e q) - acronimo OG
11;
s) la fornitura, e la posa in opera e la manutenzione o la ristrutturazione
delle opere di impermeabilizzazione - acronimo OS 8;
t) la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di componenti
strutturali in acciaio o metallo- acronimo OS 18-A e OS 18-B;
u) la costruzione, la posa in opera e la manutenzione dei sistemi antirumore per
infrastrutture di mobilità -acronimo OS 34;
v) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione delle barriere stradali di
sicurezza - acronimo OS 12-A.
z) scavi archeologici - acronimo OS 25.
Art. 108 Condizione per la partecipazione alle gare
(art. 73
d. P. R. n. 554/1999)
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.
Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le
lavorazioni di cui al successivo articolo 109, commi 1, 2 e 3.
2.
Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro
oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata
prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si
compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporagli e che a
scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti
di cui al successivo articolo 109.
3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000
euro.
Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
(art. 74,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando
di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma
2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2.
Le lavorazioni, indicate nel bando di gara, di importo singolarmente superiore
al 15% dell'importo totale dei lavori, relative a strutture, impianti ed opere
speciali di cui all'articolo 107, comma 2, sono eseguite dai soggetti previsti
dall'articolo 37, comma 11, del codice.
3.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le
lavorazioni, indicate nel bando di gara, di importo superiore ai limiti indicati
dall'articolo 108, comma 3, relative a:
a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
b) categorie di opere relative a strutture, impianti ed opere speciali di cui
all'articolo 107, comma 2, se di importo singolarmente inferiore o pari al 15%
dell'importo totale dei lavori;
c) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a
qualificazione obbligatoria, diverse dalle categorie di cui all'articolo 107,
comma 2;
Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.
4.
Le lavorazioni di cui ai commi 2 e 3 sono altresì scorporabili e sono indicate
nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale.
5.
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
6. Il divieto di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, non si applica al contraente generale ma ai terzi affidatari
di lavori indicati all'articolo 176, comma 7 del codice.
SEZIONE SECONDA: APPALTO DI LAVORI
Art. 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(art. 80, comma 9,
d. P. R. n. 554/1999)
1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale;
sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione
locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
Art. 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
(art. 83
d. P. R. n. 554/1999)
1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l'offerta fa riferimento.
Nessun concorrente può presentare più offerte.
2.
Qualora le offerte pervenute riguardano l'acquisizione del bene congiuntamente
all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori, la
vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore
offerta congiunta.
3.
Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è
determinato dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato
determinato tramite i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 112 Contratto aperto di manutenzione
(art. 154,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi di manutenzione non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione
appaltante.
2. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 euro.
In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa è riferita alle singole
annualità.
Art. 113 Dialogo competitivo
1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice;
gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero
avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare
in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
2.
Il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della
progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.
3.
Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del codice,
è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno
studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.
4. Ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 3 del presente articolo.
Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante
inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei
lavori pubblici.
5. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale.
6.
Qualora, ai sensi dell'articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il
documento descrittivo preveda il pagamento di un premio, con il pagamento dello
stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare
presentato dal soggetto aggiudicatario.
Art. 114 Contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, che stipula un contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV,
del codice se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi
delle capacità di altri soggetti.
2. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.
L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
3.
L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di
opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi ovvero essere
realizzata su area nella disponibilità dell' aggiudicatario.
SEZIONE TERZA: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI
Art. 115 Schema di contratto
(art. 86
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e
architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice,
ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del
procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera
realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di
decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli
eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o
prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice
al termine della concessione;
q) modalità dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile successivamente
al collaudo dell'opera;
r) corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
Art. 116 Contenuti dell'offerta
(art. 87
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Fatto salvo l'articolo 143, comma 7, del codice, in relazione a quanto previsto
nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
h) la quota di lavori che intende affidare a terzi.
CAPO II - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 117 Sedute di gara
Art. 118 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
(art. 89, comma 1,
d. P. R. n. 554/1999)
1.
Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorità che
presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione
presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo
ribasso percentuale:
- sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
- sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.
2. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla
dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella
formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta fisso ed invariabile.
Art. 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
(art. 90
d. P. R. n. 554/1999)
1. Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne.
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di
riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare
correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4.
In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e
delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della
stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture
di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di pr
6.
Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun
foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge
ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.
Art. 120 Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
(artt. 91 e 92,
d. P. R. n. 554/1999)
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di co
2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato G.
Successivamente, in seduta pubblica, la co |